È costituita con sede in Roma via
Tibullo 16, nel rispetto del Codice Civile ed ai sensi della legge
7 dicembre 2000, n. 383, l’associazione di promozione sociale
denominata "Costruiamo il Domani” di seguito detta “Associazione”.
L’Associazione persegue
esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione dei
diritti umani.
Essa svolge le attività indicate
nel presente Statuto e quelle ad esse direttamente connesse.
Non distribuisce, neanche in modo
indiretto, utili od avanzi di gestione nonché riserve o capitale
ed impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e o di quelle ad esse direttamente
connesse.
In caso di scioglimento essa
devolverà il suo patrimonio ad altre associazioni senza fine di
lucro o a fini di pubblica utilità.
L’Associazione ha durata fino al
31\12\2053 ed è rinnovabile per volontà dei soci.
Essa opera su tutto il territorio
nazionale anche mediante propri livelli di organizzazione
territoriale.
Art. 2 (Finalità)
L’Associazione ha le seguenti
finalità:
-
la tutela e la promozione dei
diritti civili, con particolare riferimento ai diritti dei
minori e dei giovani, così come sanciti dalla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti dei bambini del 20 Novembre 1989;
-
l’erogazione di beni e servizi a
favore di persone bisognose o appartenenti a categorie
disagiate, con particolare riferimento ai bambini ed ai giovani
e con possibilità di individuare i beneficiari sia all’interno
che all’esterno del territorio nazionale.
Art. 3 (Attività)
Per la realizzazione dello scopo
sociale, l'Associazione potrà compiere ogni attività patrimoniale,
economica e finanziaria necessaria o semplicemente opportuna per
il raggiungimento degli scopi sociali.
In particolare, l’Associazione
potrà:
1.
organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di
studio e approfondimento, corsi e manifestazioni;
2.
promuovere e attuare direttamente la creazione di
pubblicazioni e sussidi audiovisivi di ogni genere;
3.
sviluppare l'attività di studio, ricerca e assistenza nel
proprio settore di attività e in altri analoghi e affini quali, a
mero titolo esplicativo e non tassativo la realizzazione e la
gestione di banche dati, biblioteche, emeroteche e videoteche;
4.
promuovere e curare direttamente o indirettamente
iniziative editoriali mediante la pubblicazione di libri,
periodici, testi, dispense, notiziari e indagini;
5.
farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato,
o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, di
qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi
dell'Associazione;
6.
istituire borse di studio;
7.
coordinare le proprie attività con quelle di altre
associazioni, di singoli ricercatori anche a livello
internazionale.
8.
collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato,
locale, nazionale o internazionale, nonché ad organismi, movimenti
ed associazioni coi quali condivida gli scopi istituzionali;
9.
ricevere eredità, lasciti, donazioni ed erogazioni liberali
di qualunque importo;
10.
compiere occasionalmente attività d’impresa strettamente
connessa e finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. In
tal caso, l’Associazione utilizzerà i benefici di cui alla L.
398/1991. Ai fini delle sue attività l'Associazione potrà accedere
ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare
convenzioni e contratti con enti di qualsiasi natura e in
particolare con la Unione Europea, lo Stato, le Regioni e le
Province e gli altri Enti Pubblici territoriali.
Per il raggiungimento delle
proprie finalità l’Associazione può collaborare, creando rapporti
stabili o temporanei, con altre associazioni, enti e/o istituzioni
pubbliche e private aventi le stesse finalità.
I rapporti di collaborazione
stabile sono decisi dall’Assemblea; quelli di collaborazione
temporanea possono, invece, essere decisi dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà farsi
promotrice di iniziative di commercio equo e solidale e potrà
realizzare ogni altra iniziativa approvata dall’Assemblea dei soci
per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Art. 4 (Soci)
Sono Soci tutti coloro che
sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta
e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo.
Nella domanda di adesione
l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto
dell’Associazione.
All’atto dell’iscrizione il socio
è tenuto al pagamento della quota associativa eventualmente
stabilità dal Consigli Direttivo per l’anno sociale di
riferimento.
L’iscrizione decorre dalla data di
delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
Il socio cessa di appartenere
all’Associazione per:
a)
dimissioni volontarie;
b)
per morte;
c)
qualora tenga comportamenti contrari agli scopi
dell'Associazione;
d)
se non esegua, entro sei mesi dalle singole scadenze, in
tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro
versamento richiesto dal Consiglio Direttivo e/o dall'assemblea
per il conseguimento dell'oggetto sociale;
e)
se non adempia agli impegni assunti verso l'Associazione.
Art. 5 (Diritti e Doveri dei
soci)
Tutti i soci hanno diritto a
partecipare alle Assemblee, a votare a svolgere il lavoro
preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza
all’Associazione.
I soci sono tenuti a rispettare le
norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i
contributi nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo e a
prestare il lavoro preventivamente concordato.
I soci non in regola col
versamento della quota annuale perdono il diritto di elettorato
attivo e passivo e quello di voto in assemblea.
Art. 6 (Organi)
Sono organi dell'Associazione:
1.
l'Assemblea dei Soci,
2.
il Consiglio Direttivo,
3.
il Presidente,
4.
il Collegio dei Revisori, ove nominato.
L’assunzione di qualsiasi carica
sociale è gratuita.
Art. 7 (Assemblea)
L'Assemblea è formata da tutti i
Soci.
L'Assemblea è convocata dal
Presidente in via ordinaria una volta all’anno e, in via
straordinaria, ogni volta che il Presidente o il Consiglio
Direttivo lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire
anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il
presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni
dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta
entro quaranta giorni dalla convocazione.
L'Assemblea è convocata mediante
invio di idonea comunicazione a tutti i soci con l'indicazione del
luogo dove essa sarà tenuta, dell'ordine del giorno e della
eventuale seconda convocazione.
Per la validità della sua
costituzione e delle sue deliberazioni in prima convocazione è
necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più
uno dei Soci ed i provvedimenti saranno presi a maggioranza dei
voti.
Ciascun socio ha diritto ad un
voto. E’ ammesso il voto per delega. Nessun socio potrà portare
più di n° 2 (due) deleghe; le deleghe devono essere rilasciate in
favore di altri soci; i membri del Consiglio Direttivo, del
Collegio dei Revisori se associati e del Collegio dei Probiviri
non possono essere portatori di deleghe.
Nel caso di seconda convocazione,
l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci o dei
voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Per le deliberazioni concernenti
le modifiche allo statuto sarà tuttavia necessario il voto
favorevole di almeno i due terzi dei presenti che rappresenti
almeno la metà dei soci.
Spetta all'assemblea deliberare in
merito:
A.
alle modifiche dello statuto, allo scioglimento
dell’Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sociale;
B.
all'approvazione del rendiconto consuntivo e preventivo;
C.
all’approvazione del programma dell’attività sulla base
della proposta del Consiglio Direttivo;
D.
alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei
Revisori;
E.
ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo
intendesse sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Art. 8 (Consiglio Direttivo)
L'Associazione è amministrata da
un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, ed è composto da
cinque a sette membri scelti tra i Soci che dureranno in carica
tre anni, tranne il caso di loro cessazione o sostituzione.
Esso può cooptare fino ad altri
due membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi
con solo parere e voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce
almeno una volta ogni quattro mesi.
Le riunioni sono convocate dal
presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante
gli argomenti da trattare.
La convocazione può avvenire anche
a richiesta di tre componenti; il tal caso il presidente deve
provvedere entro sette giorni dalla richiesta a convocare la
riunione per la prima data possibile.
Il C.D. è costituito con la
presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri elettivi.
Il C.D. ha i seguenti compiti:
¨
eleggere il
presidente;
¨
assumere il
personale;
¨
nominare il
segretario;
¨
fissare le modalità
per il funzionamento dell’Associazione;
¨
sottoporre
all’approvazione dell’assemblea i rendiconti preventivo e
consuntivo annuali;
¨
determinare il
programma operativo in base all’indirizzo approvato
dall’assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e
autorizzandone la spesa;
¨
accogliere, o
respingere, le domande degli aspiranti soci;
¨
ratificare, nella
prima seduta utile, i provvedimenti e le iniziative di propria
competenza adottati dal presidente per ragioni di necessità e
d’urgenza;
¨
stabilire
l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei
soci;
¨
conferire il potere
di firma ai soci per l’espletamento di atti necessari a singole
iniziative o progetti dell’Associazione;
Qualora durante il mandato
venissero a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio
coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; qualora
venisse meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio si
intenderà decaduto.
Art. 9
(Presidente)
Il
presidente del Consiglio Direttivo è eletto da quest’ultimo nel
suo seno a maggioranza dei propri componenti.
Esso cesserà dalla carica in caso
di scioglimento dell’Associazione e qualora non ottemperi alle
richieste pervenutegli, a norma del presente statuto, di
convocazione dell’assemblea o del Consiglio Direttivo.
Il presidente rappresenta
legalmente l’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio,
fatti salvi i casi nei quali il Consiglio abbia conferito la
rappresentanza ad altri soci per singoli progetti o iniziative. Il
presidente convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e quelli
del Consiglio Direttivo.
In caso di necessità e di urgenza,
assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento
o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal componente
del comitato più anziano di età.
Art. 10
(Segretario)
Il
Segretario coadiuva il presidente ed ha i seguenti compiti;
¨
provvede alla tenuta
ed all’aggiornamento del registro dei soci;
¨
è responsabile della
redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli
organi collegiali;
¨
provvede a tenere i
contatti col professionista, scelto del Consiglio Direttivo, che
sarà incaricato della tenuta dei registri e della contabilità
dell’Associazione e retribuito secondo le tariffe professionali;
¨
provvede alla
riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità
delle decisioni del Consiglio Direttivo;
¨
tiene i rapporti col
personale.
Art. 11
(Collegio Probiviri)
Qualsiasi controversia – ad
esclusione di quelle di carattere patrimoniale - dovesse insorgere
per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli
organi e i soci, oppure tra i soci, deve essere devoluta alla
determinazione inappellabile di un collegio, composto da tre
membri effettivi e due supplenti, di probiviri eletti
dall’Assemblea i quali decideranno in modo inappellabile.
Art.
12 (Collegio
Revisori dei Conti)
È facoltà dell'Assemblea nominare
un Collegio di Revisori dei Conti, preferibilmente tra persone non
associate, composto da tre membri effettivi e due supplenti che
durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I revisori dei
conti avranno il compito di controllare la veridicità e congruità
dei documenti di spesa e la legittimità del rendiconto consuntivo.
Art. 13 (Esercizio e Bilanci)
L'esercizio si chiude al 31
dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo il consiglio direttivo
sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno
precedente ed il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.
I bilanci debbono restare
depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni
che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla
loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta
dall'Associazione a spese del richiedente.
Art. 12 (Durata
delle cariche)
Tutte le
cariche sociali sono gratuite, hanno la durata di tre anni e
possono essere riconfermate per una sola volta.
Le
sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio
decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 13 (Risorse
economiche)
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e
lo svolgimento della propria attività da:
Ø
quote associative e
contributi dei soci;
Ø
contributi dei
privati;
Ø
contributi dello
Stato, di enti e di istituzioni pubbliche.
Ø
contributi di
organismi internazionali;
Ø
donazioni e lasciti
testamentari;
Ø
introiti derivanti
da convenzioni stipulate con enti pubblici e privati; nel caso di
enti pubblici si applicano le prescrizioni di cui all’art. 30
della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e successive modifiche ed
integrazioni.
Ø
finanziamento di
privati e/o enti ed istituzioni pubbliche, nazionali e regionali,
su singoli progetti;
Ø
entrate derivanti da
attività di impresa occasionalmente esercitata ai sensi di
statuto;
Ø
eventuali interessi
attivi determinati da depositi a risparmio di cui al comma
successivo;
Ø
rendite di beni
mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo.
Ø
I fondi sono
depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio
Direttivo;
Ogni
operazione finanziaria è disposta, con firme disgiunte, dal
presidente e dal segretario.
L’eventuale
attivo di bilancio deve essere destinato allo svolgimento delle
attività sociali, nonché a quelle ad esse direttamente connesse.
E’ in ogni caso vietata la ridistribuzione degli utili fra i soci.
In caso di
scioglimento dell’Associazione, l’intero patrimonio deve essere
devoluto ad altra Associazione senza fini di lucro avente gli
stessi scopi o che svolga attività affini o può essere devoluto
alla costituzione di un altro ente non profit avente finalità
connesse a quelle di cui al presente statuto.
Art. 14 (Quota
sociale)
La quota associativa a carico dei
soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non
frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della
qualità di socio.
La quota
deve essere versata all’atto dell’iscrizione e all’atto del
rinnovo dell’iscrizione. Essa sarà restituita a coloro ai quali
non sarà riconosciuta l’iscrizione.
I soci non in regola con il
pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle
riunioni dell’assemblea e prendere parte alle attività
dell’Associazione.
Art. 15
(Rendiconti)
Ogni anno
devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo i rendiconti
preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal rendiconto consuntivo devono
risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Art. 16 (Norma
di rinvio)
Per quanto
non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.
NORMA TRANSITORIA
I costituenti l’Associazione,
nella prima assemblea, nominano il Consiglio Direttivo e
stabiliscono la quota sociale.