Legge 07-12-2000, n. 383
>>>>(doc)
Disciplina delle
associazioni di promozione sociale
(G.U.
27-12-2000, n. 300 )
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Finalità e
oggetto della legge)
Art. 2 - (Associazioni di
promozione sociale)
Art. 3 - (Atto costitutivo
e statuto)
Art. 4 - (Risorse
economiche)
Art. 5 - (Donazioni ed
eredità)
Art. 6 - (Rappresentanza)
CAPO II – Sezione I
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
SEZIONE I
Registri nazionale,
regionali e provinciali
Art. 7 - (Registri)
Art. 8 - (Disciplina del
procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e
provinciali)
Art. 9 - (Atti soggetti ad
iscrizione nei registri)
Art. 10 - (Ricorsi avverso
i provvedimenti relativi alle iscrizioni e alle cancellazioni)
CAPO II
– Sezione II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
SEZIONE II
Osservatorio nazionale e
osservatori regionali dell’associazionismo
Art. 11 - (Istituzione e
composizione dell’Osservatorio nazionale)
Art. 12 - (Funzionamento e
attribuzioni)
Art. 13 - (Fondo per
l’associazionismo)
Art. 14 - (Osservatori
regionali)
Art. 15 - (Collaborazione
dell’ISTAT)
Art. 16 - (Rapporti con
l’Osservatorio nazionale per il volontariato)
Art. 17 - (Partecipazione
alla composizione del CNEL)
Art. 18 - (Prestazioni
degli associati)
Art. 19 - (Flessibilità
nell’orario di lavoro)
CAPO
III
PRESTAZIONI DEGLI
ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
SEZIONE II
Disciplina fiscale, diritti
e altre agevolazioni
Art. 20 - (Prestazioni in
favore dei familiari degli associati)
Art. 21 - (Imposta sugli
intrattenimenti)
Art. 22 - (Erogazioni
liberali)
Art. 23 - (Tributi locali)
Art. 24 - (Accesso al
credito agevolato e privilegi)
Art. 25 - (Messaggi di
utilità sociale)
Art. 26 - (Diritto
all’informazione ed accesso ai documenti amministrativi)
Art. 27 - (Tutela degli
interessi sociali e collettivi)
Art. 28 - (Accesso al Fondo
sociale europeo)
Art. 29 - (Norme regionali
e delle province autonome)
Art. 30 - (Convenzioni)
Art. 31 - (Strutture e
autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche)
Art. 32 - (Strutture per lo
svolgimento delle attività sociali)
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33 - (Copertura
finanziaria)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - (Finalità e
oggetto della legge)
1. La Repubblica
riconosce il valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e
delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue
articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia;
favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di
carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.
2. La presente legge, in
attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e
18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la
valorizzazione dell’associazionismo di promozione sociale e stabilisce i
princìpi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di
promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.
3. La presente legge ha,
altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di
consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli
obiettivi di cui al presente articolo.
Art. 2 - (Associazioni di promozione sociale)
1. Sono considerate
associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non
riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di
associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della
libertà e dignità degli associati.
2. Non sono considerate
associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della
presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela
esclusiva di interessi economici degli associati.
3. Non costituiscono
altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le
associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con
riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi
natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto
di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che,
infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla
titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Art. 3 - (Atto costitutivo e statuto)
1. Le associazioni di
promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra
l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale;
c) l’attribuzione della
rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di
lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
e) l’obbligo di
reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività
istituzionali statutariamente previste;
f) le norme
sull’ordinamento interno ispirato a princìpi di democrazia e di
uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione
dell’elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare
natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale,
sentito l’Osservatorio nazionale di cui all’ articolo 11, può consentire
deroghe alla presente disposizione;
g) i criteri per
l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
h) l’obbligo di redazione
di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
i) le modalità di
scioglimento dell’associazione;
l) l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo
in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a
fini di utilità sociale.
Art. 4 - (Risorse economiche)
1. Le associazioni di
promozione sociale traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:
a) quote e contributi
degli associati;
b) eredità, donazioni e
legati;
c) contributi dello
Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,
anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi
realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi dell’Unione
europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da
prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle
cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o
agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque
finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) erogazioni liberali
degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da
iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste
e sottoscrizioni anche a premi;
i) altre entrate
compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione
sociale.
2. Le associazioni di
promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione
della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa
alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché,
per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione
relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di
imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all’ articolo 22.
Art. 5 - (Donazioni ed eredità)
1. Le associazioni di
promozione sociale prive di personalità giuridica possono ricevere
donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con
l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento
delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
2. I beni pervenuti ai
sensi del comma 1 sono intestati alle associazioni. Ai fini delle
trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660
del codice civile.
Art. 6 - (Rappresentanza)
1. Le associazioni di
promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio
dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza
legale.
2. Per le obbligazioni
assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione
sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio
dell’associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi
nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto
dell’associazione.
CAPO II – Sezione I
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
SEZIONE I
Registri nazionale,
regionali e provinciali
Art. 7 - (Registri)
1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai
fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all’
articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del
registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e
strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
2. Per associazioni di
promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono
attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del
territorio nazionale.
3. L’iscrizione nel
registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il
diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati, mantenendo
a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al
comma 4.
4. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente,
registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le
associazioni in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2, che
svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.
Art. 8 - (Disciplina del procedimento per le
iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)
1. Il Ministro per la
solidarietà sociale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, emana un apposito regolamento che disciplina
il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel registro
nazionale di cui all’ articolo 7, comma 1, e la periodica revisione dello
stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’istituzione dei registri di cui all’ articolo 7, comma 4, i
procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di
cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale
o provinciale nel registro regionale o provinciale nonché la periodica
revisione dei registri regionali e provinciali, nel rispetto dei princìpi
della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le regioni e le province autonome
trasmettono altresì annualmente copia aggiornata dei registri
all’Osservatorio nazionale di cui all’ articolo 11.
3. Il regolamento di cui
al comma 1 e le leggi regionali e provinciali di cui al comma 2 devono
prevedere un termine per la conclusione del procedimento e possono
stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si
intenda assentita.
4. L’iscrizione nei
registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per
usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi
regionali e provinciali di cui al comma 2.
Art. 9 - (Atti soggetti ad iscrizione nei registri)
1. Nei registri di cui
all’ articolo 7 devono risultare l’atto costitutivo, lo statuto, la sede
dell’associazione e l’ambito territoriale di attività.
2. Nei registri devono
essere iscritti altresì le modificazioni dell’atto costitutivo e dello
statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento.
Art. 10 - (Ricorsi avverso i provvedimenti relativi
alle iscrizioni e alle cancellazioni)
1. Avverso i
provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, nel caso si tratti
di associazioni a carattere nazionale, al Ministro per la solidarietà
sociale, che decide previa acquisizione del parere vincolante
dell’Osservatorio nazionale di cui all’ articolo 11; nel caso si tratti di
associazioni che operano in ambito regionale o nell’ambito delle province
autonome di Trento e di Bolzano, al presidente della giunta regionale o
provinciale, previa acquisizione del parere vincolante dell’osservatorio
regionale previsto dall’ articolo 14.
2. Avverso i
provvedimenti di rifiuto di iscrizione e avverso i provvedimenti di
cancellazione è ammesso, in ogni caso, entro sessanta giorni, ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente, che decide, in camera di
consiglio, nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni
dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale decide con le stesse
modalità entro sessanta giorni.
CAPO II
– Sezione II
REGISTRI E OSSERVATORI
DELL’ASSOCIAZIONISMO
SEZIONE II
Osservatorio nazionale e osservatori regionali
dell’associazionismo
Art. 11 - (Istituzione e composizione
dell’Osservatorio nazionale)
1. In sede di prima
attuazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, è
istituito l’Osservatorio nazionale dell’associazionismo, di seguito
denominato “Osservatorio”, presieduto dal Ministro per la solidarietà
sociale, composto da 26 membri, di cui 10 rappresentanti delle
associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative, 10
rappresentanti estratti a sorte tra i nominativi indicati da altre
associazioni e 6 esperti.
2. Le associazioni di cui
al comma 1 devono essere iscritte nei registri ai rispettivi livelli.
3. L’Osservatorio elegge
un vicepresidente tra i suoi componenti di espressione delle associazioni.
4. L’Osservatorio si
riunisce al massimo otto volte l’anno, dura in carica tre anni ed i suoi
componenti non possono essere nominati per più di due mandati.
5. Per il funzionamento
dell’Osservatorio è autorizzata la spesa massima di lire 225 milioni per
il 2000 e di lire 450 milioni annue a decorrere dal 2001.
6. Entro tre anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la
solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana
un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri
dell’Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali.
7. Alle attività di
segreteria connesse al funzionamento dell’Osservatorio si provvede con le
ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per
gli affari sociali.
Art. 12 - (Funzionamento e attribuzioni)
1. Per lo svolgimento dei
suoi compiti l’Osservatorio, che ha sede presso il Dipartimento per gli
affari sociali, adotta un apposito regolamento entro sessanta giorni
dall’insediamento.
2. Con regolamento,
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le procedure per
la gestione delle risorse assegnate all’Osservatorio e i rapporti tra
l’Osservatorio e il Dipartimento per gli affari sociali.
3. All’Osservatorio sono
assegnate le seguenti competenze:
a) assistenza alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, nella tenuta e nell’aggiornamento del registro nazionale;
b) promozione di studi e
ricerche sull’associazionismo in Italia e all’estero;
c) pubblicazione di un
rapporto biennale sull’andamento del fenomeno associativo e sullo stato di
attuazione della normativa europea, nazionale e regionale
sull’associazionismo;
d) sostegno delle
iniziative di formazione e di aggiornamento per lo svolgimento delle
attività associative nonché di progetti di informatizzazione e di banche
dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
e) pubblicazione di un
bollettino periodico di informazione e promozione di altre iniziative
volte alla diffusione della conoscenza dell’associazionismo, al fine di
valorizzarne il ruolo di promozione civile e sociale;
f) approvazione di
progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti
locali, dalle associazioni iscritte nei registri di cui all’ articolo 7
per fare fronte a particolari emergenze sociali e per favorire
l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
g) promozione di scambi
di conoscenze e forme di collaborazione fra le associazioni di promozione
sociale italiane e fra queste e le associazioni straniere;
h) organizzazione, con
cadenza triennale, di una conferenza nazionale sull’associazionismo, alla
quale partecipino i soggetti istituzionali e le associazioni interessate;
i) esame dei messaggi di
utilità sociale redatti dalle associazioni iscritte nei registri di cui
all’ articolo 7, loro determinazione e trasmissione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. Per lo svolgimento dei
propri compiti l’Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali
messe a disposizione dal Dipartimento per gli affari sociali.
5. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 745 milioni per il 2000 e di lire 1.490 milioni annue a decorrere dal
2001.
Art. 13 - (Fondo per
l’associazionismo)
1. E’ istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, il Fondo per l’associazionismo, finalizzato a sostenere
finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f)
del comma 3 dell’ articolo 12.
2. Per il funzionamento
del Fondo è autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il
2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal
2002.
Art. 14 - (Osservatori regionali)
1. Le regioni
istituiscono osservatori regionali per l’associazionismo con funzioni e
modalità di funzionamento da stabilire con la legge regionale di cui all’
articolo 8, comma 2.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo e dell’ articolo 7, comma 4, è
autorizzata la spesa di lire 150 milioni per il 2000 e di lire 300 milioni
annue a decorrere dal 2001.
3. Al riparto delle
risorse di cui al comma 2 si provvede con decreto del Ministro per la
solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 15 - (Collaborazione dell’ISTAT)
1. L’Istituto nazionale
di statistica (ISTAT) è tenuto a fornire all’Osservatorio adeguata
assistenza per l’effettuazione di indagini statistiche a livello nazionale
e regionale e a collaborare nelle medesime materie con gli osservatori
regionali.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50
milioni per il 2000 e di lire 100 milioni annue a decorrere dal 2001.
Art. 16 - (Rapporti con l’Osservatorio nazionale
per il volontariato)
1. L’Osservatorio svolge
la sua attività in collaborazione con l’Osservatorio nazionale per il
volontariato di cui all’ articolo 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
sulle materie di comune interesse.
2. L’Osservatorio e
l’Osservatorio nazionale per il volontariato sono convocati in seduta
congiunta almeno una volta all’anno, sotto la presidenza del Ministro per
la solidarietà sociale o di un suo delegato.
3. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 50 milioni annue a decorrere dal 2000.
Art. 17 - (Partecipazione alla composizione del
CNEL)
1. L’Osservatorio e
l’Osservatorio nazionale per il volontariato designano dieci membri del
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL), scelti fra le
persone indicate dalle associazioni di promozione sociale e dalle
organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative.
2. L’alinea del comma 1
dell’articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è sostituito dal
seguente: “Il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro è composto di
esperti, rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato e rappresentanti delle categorie
produttive, in numero di centoventuno, oltre al presidente, secondo la
seguente ripartizione:”.
3. All’articolo 2, comma
1, della citata legge n. 936 del 1986, dopo il numero I), è inserito il
seguente:
“1-bis) dieci
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato dei quali, rispettivamente, cinque
designati dall’Osservatorio nazionale dell’associazionismo e cinque
designati dall’Osservatorio nazionale per il volontariato;”.
4. All’articolo 4 della
citata legge n. 936 del 1986, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
“2-bis. I
rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle
organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme
vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei
ministri”.
5. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 240 milioni per il 2000 e di lire 482 milioni annue a decorrere dal
2001.
CAPO III – sezione I
PRESTAZIONI DEGLI
ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
SEZIONE I
Prestazioni degli
associati
Art. 18 - (Prestazioni
degli associati)
1. Le associazioni di
promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in
forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il
perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni
possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo
a propri associati.
Art. 19 - (Flessibilità nell’orario di lavoro)
1. Per poter espletare le
attività istituzionali svolte anche in base alle convenzioni di cui all’
articolo 30, i lavoratori che facciano parte di associazioni iscritte nei
registri di cui all’ articolo 7 hanno diritto di usufruire delle forme di
flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai
contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione
aziendale.
CAPO III – Sezione II
PRESTAZIONI DEGLI
ASSOCIATI, DISCIPLINA FISCALE E AGEVOLAZIONI
SEZIONE II
Disciplina fiscale,
diritti e altre agevolazioni
Art. 20 - (Prestazioni in
favore dei familiari degli associati)
1. Le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi
degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli
associati.
2. Per gli oneri
derivanti dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
massima di lire 2.700 milioni per il 2000, lire 5.400 milioni per il 2001
e lire 5.400 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 21 - (Imposta sugli
intrattenimenti)
1. In deroga alla
disposizione di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come modificato, da ultimo, dal
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, le quote e i contributi
corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono alla
formazione della base imponibile, ai fini dell’imposta sugli
intrattenimenti.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 3.500 milioni per il 2001 e lire 3.500 milioni a decorrere dal 2002.
Art. 22 - (Erogazioni liberali)
1. Al testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 13-bis:
1) al comma 1, relativo
alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti, dopo la lettera i-ter) è
aggiunta la seguente:
“i-quater) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 4 milioni di
lire, a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica l’ultimo
periodo della lettera i-bis)”;
2) al comma 3, relativo
alla detrazione proporzionale, in capo ai singoli soci di società
semplice, afferente gli oneri sostenuti dalla società medesima, le parole:
“Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis)” sono
sostituite dalle seguenti: “Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater)”;
b) all’articolo 65, comma
2, relativo agli oneri di utilità sociale deducibili ai fini della
determinazione del reddito di impresa, dopo la lettera c-septies) è
aggiunta la seguente:
“c-octies) le
erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 3 milioni di
lire o al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato, a favore di
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle
vigenti disposizioni di legge”;
c) all’articolo 110-bis,
comma 1, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da enti
non commerciali, le parole: “oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis” sono sostituite
dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i),
i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
d) all’articolo 113,
comma 2-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti da
società ed enti commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”
sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”;
e) all’articolo 114,
comma 1-bis, relativo alle detrazioni di imposta per oneri sostenuti dagli
enti non commerciali non residenti, le parole: “oneri indicati alle
lettere a), g), h), h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 dell’articolo 13-bis”
sono sostituite dalle seguenti: “oneri indicati alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 dell’articolo 13-bis”.
2. Per gli oneri derivanti
dall’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di
lire 71.500 milioni per il 2001 e lire 41.000 milioni a decorrere dal
2002.
Art. 23 - (Tributi
locali)
1. Gli enti locali
possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le
associazioni di promozione sociale, qualora non si trovino in situazioni
di dissesto ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni.
Art. 24 - (Accesso al credito agevolato e
privilegi)
1. Le provvidenze
creditizie e fideiussorie previste dalle norme per le cooperative e i loro
consorzi sono estese, senza ulteriori oneri per lo Stato, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
iscritte nei rispettivi registri che, nell’ambito delle convenzioni di cui
all’ articolo 30, abbiano ottenuto l’approvazione di uno o più progetti di
opere e di servizi di interesse pubblico inerenti alle finalità
istituzionali.
2. I crediti delle
associazioni di promozione sociale per i corrispettivi dei servizi
prestati e per le cessioni di beni hanno privilegio generale sui beni
mobili del debitore ai sensi dell’ articolo 2751-bis del codice civile.
3. I crediti di cui al
comma 2 sono collocati, nell’ordine dei privilegi, subito dopo i crediti
di cui alla lettera c) del secondo comma dell’ articolo 2777 del codice
civile.
Art. 25 - (Messaggi di utilità sociale)
1. Ai sensi dell’
articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio
dei ministri trasmette alla società concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo i messaggi di utilità sociale ricevuti dall’Osservatorio.
2. All’articolo 6, primo
comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: “alle
associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente
riconosciute,” sono inserite le seguenti: “alle associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,”.
Art. 26 - (Diritto all’informazione ed accesso ai
documenti amministrativi)
1. Alle associazioni di
promozione sociale è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui all’ articolo 22, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. Ai fini di cui al comma
1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari delle associazioni di promozione
sociale.
Art. 27 - (Tutela degli interessi sociali e
collettivi)
1. Le associazioni di promozione
sociale sono legittimate:
a) a promuovere azioni
giurisdizionali e ad intervenire nei giudizi promossi da terzi, a tutela
dell’interesse dell’associazione;
b) ad intervenire in
giudizi civili e penali per il risarcimento dei danni derivanti dalla
lesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali
perseguite dall’associazione;
c) a ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi lesivi
degli interessi collettivi relativi alle finalità di cui alla lettera b).
2. Le associazioni di promozione
sociale sono legittimate altresì ad intervenire nei procedimenti
amministrativi ai sensi dell’ articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Art. 28 - (Accesso al Fondo sociale europeo)
1. Il Governo, d’intesa
con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove
ogni iniziativa per favorire l’accesso delle associazioni di promozione
sociale e delle organizzazioni di volontariato ai finanziamenti del Fondo
sociale europeo per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
istituzionali, nonché, in collaborazione con la Commissione delle Comunità
europee, per facilitare l’accesso ai finanziamenti comunitari, inclusi i
prefinanziamenti da parte degli Stati membri e i finanziamenti sotto forma
di sovvenzioni globali.
Art. 29 - (Norme regionali e delle province
autonome)
1. Le leggi regionali e
le leggi delle province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla
promozione e favoriscono lo sviluppo dell’associazionismo di promozione
sociale, salvaguardandone l’autonomia di organizzazione e di iniziativa.
Art. 30 - (Convenzioni)
1. Lo Stato, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni e gli
altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di
promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all’
articolo 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso
terzi.
2. Le convenzioni devono
contenere disposizioni dirette a garantire l’esistenza delle condizioni
necessarie a svolgere con continuità le attività stabilite dalle
convenzioni stesse. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di
rimborso delle spese.
3. Le associazioni di
promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono
assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli
infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati meccanismi assicurativi semplificati con polizze anche
numeriche o collettive e sono disciplinati i relativi controlli.
5. La copertura
assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e
gli oneri relativi sono a carico dell’ente con il quale viene stipulata la
convenzione medesima.
6. Le prescrizioni di cui
al presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate o rinnovate
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 31 - (Strutture e autorizzazioni temporanee
per manifestazioni pubbliche)
1. Le amministrazioni
statali, con le proprie strutture civili e militari, e quelle regionali,
provinciali e comunali possono prevedere forme e modi per l’utilizzazione
non onerosa di beni mobili e immobili per manifestazioni e iniziative
temporanee delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni
di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel rispetto
dei princìpi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza.
2. Alle associazioni di
promozione sociale, in occasione di particolari eventi o manifestazioni,
il sindaco può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione
di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all’articolo
3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni sono
valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette
manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono e sono
rilasciate alla condizione che l’addetto alla somministrazione sia
iscritto al registro degli esercenti commerciali.
3. Le associazioni di
promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e
ricettive per i propri associati. Per tali attività le associazioni sono
tenute a stipulare polizze assicurative secondo la normativa vigente.
Possono, inoltre, promuovere e pubblicizzare le proprie iniziative
attraverso i mezzi di informazione, con l’obbligo di specificare che esse
sono riservate ai propri associati.
Art. 32 - (Strutture per lo svolgimento delle
attività sociali)
1. Lo Stato, le regioni,
le province e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed
immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, alle
associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato
previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, per lo svolgimento delle
loro attività istituzionali.
2. All’articolo 1, comma
1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera b), è inserita la
seguente:
“b-bis) ad
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e
regionali;”.
3. All’ articolo 32, comma
3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo le parole: “senza fini di
lucro,” sono inserite le seguenti: “nonché ad associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionale e regionali,”. Per gli oneri
derivanti dall’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di
lire 1.190 milioni annue a decorrere dall’anno 2000.
4. La sede delle
associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le
relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso
omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
5. Per concorrere al
finanziamento di programmi di costruzione, di recupero, di restauro, di
adattamento, di adeguamento alle norme di sicurezza e di straordinaria
manutenzione di strutture o edifici da utilizzare per le finalità di cui
al comma 1, per la dotazione delle relative attrezzature e per la loro
gestione, le associazioni di promozione sociale sono ammesse ad usufruire,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di tutte le
facilitazioni o agevolazioni previste per i privati, in particolare per
quanto attiene all’accesso al credito agevolato.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33 - (Copertura
finanziaria)
1. All’onere derivante
dall’attuazione della presente legge, valutato nella misura di lire 10.000
milioni per l’anno 2000, di lire 98.962 milioni per l’anno 2001 e di lire
73.962 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo
speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l’anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 10.000 milioni per l’anno 2000,
lire 90.762 milioni per l’anno 2001 e lire 67.762 milioni a decorrere
dall’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e quanto a lire 8.200 milioni
per l’anno 2001 e lire 6.200 milioni a decorrere dall’anno 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla osservare come legge dello Stato.