PREAMBOLO
Gli Stati
parti alla presente Convenzione Considerando che, in
conformità con i principi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a
tutti i membri della famiglia umana nonché l’uguaglianza e il
carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno
ribadito nella Carta la loro fede nei diritti fondamentali
dell’uomo e nella dignità e nel valore della persona umana e
hanno risolto di favorire il progresso sociale e di
instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore
libertà, Riconoscendo che le Nazioni Unite nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti
internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno proclamato
e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i
diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza
distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di
ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di
ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l’infanzia ha
diritto a un aiuto e a un’assistenza particolari, Convinti
che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente
naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi
membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la
protezione e l’assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività, Riconoscendo
che il fanciullo ai fini dello sviluppo armonioso e completo
della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare
in un clima di felicità, di amore e di comprensione, In
considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il
fanciullo ad avere una sua vita individuale nella società, ed
educarlo nello spirito degli i deali proclamati nella Carta
delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace,
di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di
solidarietà, Tenendo presente che la necessità di concedere
una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella
Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e
nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata
dall’Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta
nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nel
Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici |
in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto internazionale
relativo ai diritti economici, sociali e culturali | in
particolare all’art. 10 | e negli Statuti e strumenti
pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle
Organizzazioni internazionali che si preoccupano del
benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come indicato
nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il fanciullo, a
causa della sua mancanza di maturità fisica e intellettuale,
necessita di una protezione e di cure particolari, ivi
compresa una protezione legale appropriata, sia prima che
dopo la nascita, Rammentando le disposizioni della
Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili
alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati
soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di
adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e
internazionale; dell’insieme delle regole minime delle
Nazioni Unite relative all’amministrazione della giustizia
minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla
protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di
emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi sono in
tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni
particolarmente difficili e che è necessario prestare loro
una particolare attenzione, Tenendo debitamente conto
dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di
ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del
fanciullo, Riconoscendo l’importanza della cooperazione
internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita
dei fanciulli in tutti i paesi, in particolare nei paesi in
via di sviluppo, Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE
Articolo 1
Ai sensi della
presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere
umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia
raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione
applicabile.
Articolo 2
1. Gli Stati
parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella
presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che
dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta
e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore,
di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o
altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti
legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla
loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla
loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati parti
adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il
fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di
discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione
sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni
dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi
familiari.
Articolo 3
1.In tutte le
decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle
istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei
tribunali, delle autorità amministrative o degli organi
legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere
una considerazione preminente. 2. Gli Stati parti si
impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure
necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e
dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre
persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine
essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e
amministrativi appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano
affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e
istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che
provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme
stabilite dalle autorità competenti in particolare
nell’ambito della sicurezza e della salute e per quanto
riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché
l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati
parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti
legislativi, amministrativi e altri, necessari per attuare i
diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi
di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali
provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono
e, se del caso, nell’ambito della cooperazione
internazionale.
Articolo 5
Gli Stati
parti rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere
dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia
allargata o della collettività, come previsto dagli usi
locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili
del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in maniera
corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati
parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente
alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura
del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. Il
fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua
nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una
cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i
suoi genitori e a essere allevato da essi. 2. Gli Stati parti
vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità
con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che
sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili
in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non fosse
fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo 8
1. Gli Stati
parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a
preservare la propria identità, ivi compresa la sua
nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così
come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. 2.
Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi
costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati
parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione
affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente
possibile.
Articolo 9
1. Gli Stati
parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai
suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità
competenti non decidano, sotto riserva di revisione
giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura
applicabili, che questa separazione è necessaria
nell’interesse preminente del fanciullo. Una decisione in
questo senso può essere necessaria in taluni casi
particolari, ad esempio quando i genitori maltrattino o
trascurino il fanciullo, oppure se vivano separati e una
decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza
del fanciullo.
2. In tutti i
casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le
parti interessate devono avere la possibilità di partecipare
alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni. 3.
Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato
da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere
regolarmente rapporti personali e contatti diretti con
entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario
all’interesse preminente del fanciullo. 4. Se la separazione
è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte,
come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio, l’espulsione
o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa,
sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o
di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce
dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del
caso, a un altro membro della famiglia, le informazioni
essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare
o i familiari, a meno che la divulgazione di tali
informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del
fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la
presentazione di tale domanda non comporti di per sé
conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone
interessate.
Articolo 10
1. In
conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in
virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda presentata da
un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno
Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento
familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con
umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre
affinché la presentazione di tale domanda non comporti
conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e
per i loro familiari. 2. Un fanciullo i cui genitori
risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere rapporti
personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi
genitori, salve circostanze eccezionali. A tal fine, e in
conformità con l’obbligo incombente agli Stati parti, in
virtù del paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano
il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare
ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel proprio
paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può essere
regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla
legislazione, necessarie ai fini della protezione della
sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della salute o della
moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui,
compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente
Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati
parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti e i
non-ritorni illeciti di fanciulli all’estero. 2. A tal fine,
gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi
bilaterali o multilaterali oppure l’adesione ad accordi
esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati
parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il
diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni
questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua
età e del suo grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in
particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato
in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo
concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o
un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole
di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il
fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di
divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale,
scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a
scelta del fanciullo. 2. L’esercizio di questo diritto può
essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite
dalla legge e che sono necessarie: a) al rispetto dei diritti
o della reputazione altrui; oppure b) alla salvaguardia della
sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico, della salute o
della moralità pubbliche.
Articolo 14
1. Gli Stati
parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli Stati parti
rispettano il diritto e il dovere dei genitori oppure, se del
caso, dei tutori legali, di guidare il fanciullo
nell’esercizio del summenzionato diritto in maniera che
corrisponda allo sviluppo delle sue capacità. 3. La libertà
di manifestare la propria religione o convinzioni può essere
soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge,
necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica,
dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità
pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali
dell’uomo.
Articolo 15
1. Gli Stati
parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di
associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente. 2.
L’esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente
delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una
società democratica nell’interesse della sicurezza nazionale,
della sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare
la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà
altrui.
Articolo 16
1. Nessun
fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali
nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio
o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al
suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto
alla protezione della legge contro tali interferenze o tali
affronti.
Articolo 17
Gli Stati
parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata dai
mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a
una informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali
e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a
promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale
nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati
parti: a) incoraggiano i mass media a divulgare informazioni
e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il
fanciullo e corrispondono allo spirito dell’art. 29; b)
incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di
produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e
materiali di questo tipo provenienti da varie fonti
culturali, nazionali e internazionali; c) incoraggiano la
produzione e la diffusione di libri per l’infanzia; d)
incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo
delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o
appartenenti a un gruppo minoritario; e) favoriscono
l’elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a
proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali
che nuocciono al suo benessere in considerazione delle
disposizioni degli artt. 13 e 18.
Articolo 18
1. Gli Stati
parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento
del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una
responsabilità comune per quanto riguarda l’educazione del
fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità
di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo
incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi
tutori legali i quali devono essere guidati principalmente
dall’ interesse preminente del fanciullo. 2. Al fine di
garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente
Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati
ai genitori e ai tutori legali nell’esercizio della
responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e
provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi
incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. 3. Gli
Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per
garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza
all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.
Articolo 19
1. Gli Stati
parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni
forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o
mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il
tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i
genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a
ogni altra persona che abbia il suo affidamento. 2. Le
suddette misure di protezione comporteranno, in caso di
necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi
sociali finalizzati a fornire l’appoggio necessario al
fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per
altre forme di prevenzione, e ai fini dell’individuazione,
del rapporto, dell’arbitrato, dell’inchiesta, della
trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento
del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere,
se necessario, procedure di intervento giudiziario.
Articolo 20
1. Ogni
fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non può essere
lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha
diritto a una protezione e ad aiuti speciali dello Stato. 2.
Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione
sostitutiva, in conformità con la loro legislazione
nazionale. 3. Tale protezione sostitutiva può in particolare
concretizzarsi per mezzo dell’affidamento familiare, della
kafalah di diritto islamico, dell’adozione o, in caso di
necessità, del collocamento in adeguati istituti per
l’infanzia. Nell’effettuare una selezione tra queste
soluzioni si terrà debitamente conto della necessità di una
certa continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della
sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati
parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si accertano
che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione
fondamentale in materia e: a) vigilano affinché l’adozione di
un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti
le quali verificano, in conformità con la legge e con l e
procedure applicabili e in base a tutte le informazioni
affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può
essere effettuata in considerazione della situazione del
bambino in rapporto al padre e alla madre, genitori e tutori
legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate
hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di
causa, dopo aver acquisito i pareri necessari; b) riconoscono
che l’adozione all’estero può essere presa in considerazione
come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al
fanciullo, qualora quest’ultimo non possa essere affidato a
una famiglia affidataria o adottiva oppure essere allevato in
maniera adeguata nel paese d’origine; c) vigilano, in caso di
adozione all’estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio
di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le
adozioni nazionali; d) adottano ogni adeguata misura per
vigilare affinché, in caso di adozione all’estero, il
collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto
materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;
e) perseguono le finalità del presente articolo stipulando
accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei
casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché
le sistemazioni di fanciulli all’estero siano effettuate
dalle autorità o dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati
parti adottano misure adeguate affinché il fanciullo il quale
cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è
considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle
procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile,
solo o accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra
persona, possa beneficiare della protezione e della
assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della
presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali
relativi ai diritti dell’uomo o di natura umanitaria di cui
detti Stati sono parti. 2. A tal fine, gli Stati parti
collaborano, nelle forme giudicate necessarie, a tutti gli
sforzi compiuti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e
dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative
competenti che collaborano con l’Organizzazione delle Nazioni
Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che si trovano in
tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari
di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le
informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia.
Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono
irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi
enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di
quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure
temporaneamente privato del suo ambiente familiare per
qualunque motivo.
Articolo 23
1. Gli Stati
parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente
handicappati devono condurre una vita piena e decente, in
condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la
loro autonomia e agevolino una loro attiva partecipazione
alla vita della comunità. 2. Gli Stati parti riconoscono il
diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure
speciali e incoraggiano e garantiscono, in considerazione
delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta,
ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti
richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di un
aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla
situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è
affidato. 3. In considerazione delle particolari esigenze dei
minori handicappati, l’aiuto fornito in conformità con il
paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta
ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie
dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato.
Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati
abbiano effettivamente accesso alla educazione, alla
formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla
preparazione al lavoro e alle attività ricreative e possano
beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare
la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo
personale, anche nell’ambito culturale e spirituale. 4. In
uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti
favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore
delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico,
psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi
di riabilitazione e i servizi di formazione professionale,
nonché l’accesso a tali dati, in vista di consentire agli
Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e
di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal
riguardo, si terrà conto in particolare delle necessità dei
paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior
stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici
e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun
minore sia privato del diritto di avere accesso a tali
servizi. 2. Gli Stati parti si sforzano di garantire
l’attuazione integrale del summenzionato diritto e in
particolare adottano ogni adeguato provvedimento per: a)
diminuire la mortalità tra i bambini lattanti e i fanciulli;
b) assicurare a tutti i minori l’assistenza medica e le cure
sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo
sviluppo delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la
malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle cure
sanitarie primarie, in particolare mediante l’utilizzazione
di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di
alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei
pericoli e dei rischi di inquinamento dell’ambiente naturale;
d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in
particolare i genitori e i minori, ricevano informazioni
sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi
dell’allattamento al seno, sull’igiene e sulla salubrità
dell’ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e
beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in
pratica tali informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie
preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i servizi
in materia di pianificazione familiare. 3. Gli Stati parti
adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche
tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. 4. Gli
Stati parti si impegnano a favorire e incoraggiare la
cooperazione internazionale in vista di ottenere gradualmente
una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente
articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 25
Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalla
autorità competente al fine di ricevere cure, una protezione
oppure una terapia fisica o mentale, il diritto a una
verifica periodica di detta terapia e di ogni altra
circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo 26
1. Gli Stati
parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di beneficiare
della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, e
adottano le misure necessarie per garantire una completa
attuazione di questo diritto in conformità con la loro
legislazione nazionale. 2. Le prestazioni, se necessarie,
dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e
della situazione del minore e delle persone responsabili del
suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione
relativa a una domanda di prestazione effettuata dal
fanciullo o per suo conto.
Articolo 27
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a un livello
di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale e sociale. 2. Spetta ai genitori
o ad altre persone che hanno l’affidamento del fanciullo la
responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti
delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le
condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 3.
Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in
considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente
con i loro mezzi, per aiutare i genitori e altre persone
aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto e
offrono, se del caso, un’assistenza materiale e programmi di
sostegno, in particolare per quanto riguarda l’alimentazione,
il vestiario e l’alloggio. 4. Gli Stati parti adottano ogni
adeguato provvedimento al fine di garantire i l mantenimento
del fanciullo da parte dei suoi genitori o altre persone
aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul
loro territorio o all’estero. In particolare, per tener conto
dei casi in cui la persona che ha una responsabilità
finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato
diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono
l’adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di
tali accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa
appropriata.
Articolo 28
1. GliStati
parti riconoscono il diritto del fanciullo all’educazione, e
in particolare, al fine di garantire l’esercizio di tale
diritto in misura sempre maggiore e in base all’uguaglianza
delle possibilità: a) rendono l’insegnamento primario
obbligatorio e gratuito per tutti; b) incoraggiano
l’organizzazione di varie forme di insegnamento secondario
sia generale che professionale, che saranno aperte e
accessibili a ogni fanciullo, e adottano misure adeguate come
la gratuità dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione
finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a tutti
l’accesso all’insegnamento superiore con ogni mezzo
appropriato, in funzione delle capacità di ognuno; d) fanno
in modo che l’informazione e l’orientamento scolastico e
professionale siano aperte e accessibili a ogni fanciullo; e)
adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza
scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della
scuola.
2. Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare
affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera
compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere
umano e in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati
parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione
internazionale nel settore dell’educazione, in vista
soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e
l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle
conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di
insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 29
1. Gli Stati
parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere
come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del
fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue
attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
b) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nella
Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il
rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua
lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei
valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di cui
può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d)
preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della
vita in una società libera, in uno spirito di comprensione,
di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di
amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e
religiosi e delle persone di origine autoctona; e) sviluppare
nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale.
2. Nessuna
disposizione del presente articolo o dell’art.28 sarà
interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone
fisiche o morali di creare e di dirigere istituzioni
didattiche, a condizione che i principi enunciati al
paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che
l’educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle
norme minime prescritte dallo Stato.
Articolo 30
Negli Stati in
cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche
oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o
che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato
del diritto di avere una propria vita culturale, di
professare e di praticare la propria religione o di far uso
della propria lingua insieme agli altri membri del suo
gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al
tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative
proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita
culturale ed artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e
favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare
pienamente alla vita culturale e artistica e incoraggiano
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali.
Articolo 32
1. Gli Stati
parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto
contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad
alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre
a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute
o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o
sociale. 2. Gli Stati parti adottano misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per garantire
l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in
considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri
strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare: a)
stabiliscono un’età minima oppure età minime di ammissione
all’impiego; b) prevedono un’adeguata regolamentazione degli
orari di lavoro e delle condizioni d’impiego; c) prevedono
pene o altre sanzioni appropriate per garantire l’attuazione
effettiva del presente articolo;
Articolo 33
Gli Stati
parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per
proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di stupefacenti
e di sostanze psicotrope, così come definite dalle
Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che
siano utilizzati fanciulli per la produzione e il traffico
illecito di queste sostanze.
Articolo 34
Gli Stati
parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal
fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura
a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:
a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi a
una attività sessuale illegale; b) che dei fanciulli siano
sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche
sessuali illegali; c) che dei fanciulli siano sfruttati ai
fini della produzione di spettacoli o di materiale a
carattere pornografico.
Articolo 35
Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il
rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque
fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo 36
Gli Stati
parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di
sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo
aspetto.
Articolo 37
Gli Stati
parti vigilano affinché: a) nessun fanciullo sia sottoposto a
tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Né la pena capitale né l’imprigionamento a vita senza
possibilità di rilascio devono essere decretati per reati
commessi da persone di età inferiore a diciotto anni; b)
nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o
arbitraria. L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di
un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la
legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e avere
la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo privato di
libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto
alla dignità della persona umana e in maniera da tener conto
delle esigenze delle persone della sua età. In particolare,
ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti,
a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell’interesse
preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in
contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di
visite, tranne che in circostanze eccezionali; d) i fanciulli
privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente
accesso a un’assistenza giuridica o a ogni altra assistenza
adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della
loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra
autorità competente, indipendente e imparziale, e una
decisione sollecita sia adottata in materia.
Articolo 38
1. Gli Stati
parti si impegnano a rispettare e a far rispettare le regole
del diritto umanitario internazionale loro applicabili in
caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai
fanciulli. 2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile
a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno
raggiunto l’età di quindici anni non partecipino d
irettamente alle ostilità. 3. Gli Stati parti si astengono
dall’arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non
ha raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone
aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli
Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più
anziani. 4. In conformità con l’obbligo che spetta loro in
virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la
popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati
parti adottano ogni misura possibile a livello pratico
affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano
beneficiare di cure e di protezione.
Articolo 39
Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il
recupero fisico e psicologico e il reinserimento sociale di
ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di
sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra
forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
o di un conflitto armato. Tale recupero e reinserimento
devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il
rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati
parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato, accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale il diritto a un
trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del
valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti
dell’uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della
sua età nonché della necessità di facilitare il suo
reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo
costruttivo in seno a quest’ultima. 2. A tal fine, e tenendo
conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: a)
affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di
omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale
o internazionale nel momento in cui furono commesse; b)
affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale
abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: I - di essere
ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente stabilita; II - di essere informato il prima
possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi
genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro
di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale o di ogni
altra assistenza appropriata per la preparazione e la
presentazione della sua difesa; III - che il suo caso sia
giudicato senza indugio da un’autorità o istanza giudiziaria
competenti, indipendenti e imparziali per mezzo di un
procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo
legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza
dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non
sia ritenuto contrario all’interesse preminente del fanciullo
a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
IV - di non essere costretto a rendere testimonianza o
dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i
testimoni a carico e di ottenere la comparsa e
l’interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni
di parità; V - qualora venga riconosciuto che ha commesso
reato penale, poter ricorrere contro questa decisione e ogni
altra misura decisa di conseguenza dinanzi a un’autorità o
istanza giudiziaria superiore competente, indipendente e
imparziale, in conformità con la legge; VI - di essere
assistito gratuitamente da un interprete se non comprende o
non parla la lingua utilizzata; VII - che la sua vita privata
sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.
3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l’adozione di
leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di
istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati,
accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e
in particolar modo: a) di stabilire un’età minima al di sotto
della quale si presume che i fanciulli non abbiano la
capacità di commettere reato; b) di adottare provvedimenti
ogni qualvolta ciò sia possibile e auspicabile per trattare
questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie
rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell’uomo e le
garanzie legali debbono essere integralmente rispettate. 4.
Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in
particolar modo le cure, l’orientamento, la supervisione, i
consigli, la libertà condizionata, il collocamento in
famiglia, i programmi di formazione generale e professionale,
nonché soluzioni alternative all’assistenza istituzionale, in
vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al
loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che
al reato.
Articolo 41
Nessuna delle
disposizioni della presente Convenzione pregiudica
disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del
fanciullo che possano figurare:
a) nella
legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto
internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA PARTE
Articolo 42
Gli Stati
parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le
disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi e
adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di
esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla
presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del
Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso. 2.
Il Comitato si compone di dieci esperti di alta moralità e in
possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto
della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli
Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo
personale, secondo il criterio di un’equa ripartizione
geografica e in considerazione dei principali ordinamenti
giuridici. 3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio
segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti.
Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi
cittadini. 4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
Convenzione. Successivamente si svolgeranno elezioni ogni due
anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione
il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro
candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario
generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in tal
modo designati, con l’indicazione degli Stati parti che li
hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti
alla presente Convenzione. 5. Le elezioni avranno luogo in
occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal
Segretario Generale presso la Sede dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero
legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i
candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il
maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli
Stati parti presenti e votanti. 6. I membri del Comitato sono
eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro
candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri
eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di
due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a
sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la
prima elezione. 7. In caso di decesso o di dimissioni di un
membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un
membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni
in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la
sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini
per coprire il seggio resosi vacante fino alla scadenza del
mandato corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del
Comitato. 8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.
9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un periodo di due
anni. 10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente
presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite,
oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal
Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La
durata delle sue sessioni è determinata e se necessario
modificata da una riunione degli Stati parti alla presente
Convenzione, sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea
Generale. 11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il
personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita per
adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla
presente Convenzione. 12. I membri del Comitato istituito in
base alla presente Convenzione ricevono, con l’approvazione
dell’Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e
secondo le modalità stabilite dall’Assemblea Generale.
Articolo 44
1. Gli Stati
parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite,
rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare
effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e
sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti: a)
entro due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore
della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
b) in seguito, ogni cinque anni. 2. I rapporti compilati in
applicazione del presente articolo debbono se del caso
indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati
parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente
Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni
sufficienti a fornire al Comitato una comprensione
dettagliata dell’applicazione della Convenzione nel paese in
esame. 3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un
rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei
rapporti che sottoporranno successivamente in conformità con
il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo le
informazioni di base in precedenza fornite. 4. Il Comitato
può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare
relativa all’applicazione della Convenzione. 5. Il Comitato
sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite il
Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle attività del
Comitato. 6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro
rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro paesi.
Articolo 45
Al fine di
promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e
incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore
oggetto della Convenzione: a) le Istituzioni specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi
delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare
nell’esame dell’attuazione di quelle disposizioni della
presente Convenzione che rientrano nell’ambito del loro
mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni
Specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e
ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a
dare pareri s pecializzati sull’attuazione della Convenzione
in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il Fondo
delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi delle
Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sull’attuazione della
Convenzione in settori che rientrano nell’ambito delle loro
attività; b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario,
alle Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni
rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di
consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una
necessità in tal senso, accompagnato da eventuali
osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale
richiesta o indicazione; c) il Comitato può raccomandare
all’Assemblea generale di chiedere al Segretario Generale di
procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni
specifiche attinenti ai diritti del fanciullo; d) il Comitato
può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle
informazioni ricevute in applicazione degli artt.44 e 45
della presente Convenzione. Questi suggerimenti e
raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato parte
interessato e sottoposti all’Assemblea Generale insieme a
eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo 46
La presente
Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
Articolo 47
La presente
Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica
saranno depositati presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente
Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni Stato. Gli
strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario
Generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente
Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo
alla data del deposito presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ciascuno degli
Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi
aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di
ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il
trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo
Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 50
1. Ogni Stato
parte può proporre un emendamento e depositarne il testo
presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la
proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di
far sapere se siano favorevoli a una Conferenza degli Stati
parti al fine dell’esame delle proposte e della l oro
votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di
questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si
pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale
convoca la Conferenza sotto gli auspici dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una
maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla
Conferenza è sottoposto per approvazione all’Assemblea
Generale. 2. Ogni emendamento adottato in conformità con le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in
vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite e accettato da una maggioranza di due
terzi degli Stati parti. 3. Quando un emendamento entra in
vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo
hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati
dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli
emendamenti precedenti da essi accettati.
Articolo 51
1. Il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle
riserve che saranno state formulate dagli Stati all’atto
della ratifica o dell’adesione. 2. Non sono autorizzate
riserve incompatibili con l’oggetto e le finalità della
presente Convenzione. 3. Le riserve possono essere ritirate
in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso
al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne
informerà quindi tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto
alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo 52
Ogni Stato
parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di
notifica scritta indirizzata al Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà
effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da
parte del Segretario Generale.
Articolo 53
Il Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite è designato
come depositario della presente Convenzione.
Articolo 54
L’originale
della presente Convenzione, i cui testi in lingua araba,
cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente
fede, sarà depositato presso il Segretario Generale
dell’Organizzazione