Incontro
formativo
“Insieme per Educare” - Villa San Giovanni 06/06/2011
Relazione del Presidente Morabito
“La
Dislessia è una delle sindromi classificate tra i
Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Con questo
termine ci si riferisce anche ad altri disturbi
delle abilità scolastiche ed in particolare a:
DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA.
La
principale manifestazione della dislessia consiste
nella difficoltà che hanno i soggetti colpiti a
leggere velocemente e correttamente ad alta voce. I
bambini dislessici si stancano in fretta, impiegano
più tempo a portare a termine i compiti, commettono
errori, rimangono indietro ed in ultima analisi non
imparano, ma non per questo sono stupidi né
necessitano di un insegnante di sostegno. Piuttosto
hanno bisogno di un insegnante capace ed
aperto all’utilizzo delle nuove tecnologie, un
docente formato in grado di valutare gli alunni con
DSA, che differenzi e personalizzi la didattica,
permettendo così a tutti gli allievi di raggiungere
gli obiettivi. I DSA, infatti, non dipendono da
insufficienti capacità intellettive, ma da una
particolare morfologia del cervello dei soggetti
affetti, per cui essi hanno difficoltà ad adattarsi
a metodologie didattiche standardizzate e a percorsi
di apprendimento che vanno bene per la maggior parte
dei loro coetanei. In parole povere, se riconosciuti
precocemente e se si utilizzano metodiche
d’insegnamento “non convenzionali”, questi bambini
avranno le stesse opportunità degli altri e non
risentiranno delle ripercussioni psicologiche quali
demotivazione e scarsa autostima, spesso
conseguenza e non causa della dislessia. I
ragazzi dislessici possono imparare, anche se in
maniera un po’ diversa dagli altri.
Lo
scorso ottobre è stata approvata in senato in via
definitiva una nuova legge nazionale (Legge
8 ottobre 2010, n. 170, Gazzetta Ufficiale n. 244
del 18 Ottobre 2010) a tutela delle persone
con dislessia e disturbi specifici
dell’apprendimento. Questi problemi, dunque, vengono
ufficialmente riconosciuti e si sono gettate le basi
affinché finalmente i bambini con DSA possano
sperare di vivere gli anni di scuola con pari
dignità dei loro coetanei. Con questa legge i DSA
diventano ufficialmente non una malattia, ma
una realtà con la quale genitori, studenti
e insegnanti devono imparare a
confrontarsi e ad operare. Non è certo un
punto di arrivo, ma un punto di partenza importante,
con il quale si gettano le basi per costruire la
scuola del futuro… in cui le “diversità” vengano
apprezzate in quanto ricchezza e non
limitazione.Forse non tutti lo sanno, ma si stima
che nelle scuole italiane vi siano circa 350
mila bambini dislessici. Il problema è poco
conosciuto, per cui le diagnosi sono meno dei casi
reali. Negli ultimi anni, però, sono aumentate e si
pensa che il DSA (Disturbo Specifico
dell’Apprendimento) riguardi il 3-4% della
popolazione E’ un numero impressionante di bambini
che, fino a qualche anno fa, venivano tacciati di
“svogliatezza” o peggio ancora di “mancanza di
capacità intellettive”.
La
sensibilizzazione alle problematiche di coloro che
presentano DSA è stata difficile da portare avanti,
soprattutto nel mondo della scuola, ma,
caparbiamente e costantemente sostenuta, ha trovato
sempre più spazi di accoglimento fino a giungere a
livello istituzionale in sede ministeriale: si
ricordano i diversi provvedimenti fra i quali
spiccano come pietre miliari
-
la C.M 4099/A/4
del 5/10/2004 nella quale si prevedeva
per la prima volta l’introduzione di strumenti
compensativi e misure dispensative, e
-
la C.M.
26/A/4 del 5/01/2005 nella quale si
sottolineava che i provvedimenti a tutela
degli studenti dislessici potevano essere applicati
in tutte le fasi del percorso scolastico,
compresi i momenti di valutazione finale, precisando
anche che fra questi venivano compresi anche l’esame
conclusivo della scuola secondaria di primo e di
secondo grado. Tali disposizioni poi sono state
riprese con migliori precisazioni nelle circolari e
ordinanze che si sono succedute fino ad oggi.
L’iter
della legge è stato lungo, travagliato,
dopo varie proposte di legge succedutesi nel tempo
2002 -2004- 2006 - 2007 e 2009 legate alle vicende
politiche, crisi di governo e fine di legislatura
ma solo nel 2010, dopo l’unificazione di due
proposte di legge (DDL 1006 e
DDL 1036), il testo è stato
approvato, diventando Legge 170/2010, la cui
denominazione “Nuove norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico” appare abbastanza riduttivo e non
ne esprime la sua vera portata di azione sia perché
prende in considerazione tutto il percorso formativo
scolastico, dalla scuola dell’infanzia fino
all’università, ma anche perché, nel perseguire le
proprie finalità e nel prevederne le azioni
attuative, non può non entrare in pieno, oserei dire
con linguaggio calcistico “a gamba tesa”,
nell’organizzazione scolastica e
nell’adeguamento delle impostazioni didattiche,
ma rimanendo nelle prerogative della Legge
275/1999 sull’Autonomia delle Istituzioni
Scolastiche. La presente Legge 170/10 dà dunque
un valore definitivo e di norma primaria
a tutte le norme amministrative
precedentemente emanate; riconosce l'esistenza di
questi disturbi per i circa 350.000 ragazzi,
pari al 5% della popolazione in età scolare
stimolando la scuola a individuarli precocemente e
definendo i luoghi del percorso diagnostico.
Salutata con entusiasmo da tutte le principali
associazioni nazionali impegnate in questo settore,
la Legge 170/10 ("Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito scolastico")
consta di nove articoli che danno un valore
definitivo e di norma primaria a tutti i
provvedimenti amministrativi precedentemente
emanati.
Purtroppo un punto debole la accomuna alla Legge
quadro 104/92 sulla disabilità, ovvero non aver
previsto come obbligatoria, per i docenti, la
formazione iniziale e in servizio sulla materia
trattata.
Vediamo
qui di seguito una sintesi delle questioni toccate
dai vari articoli della Legge 170/10.
Articolo 1:
nel fornire la
definizione di dislessia, discalculia,
disgrafia e disortografia, pone
l'accento sulla circostanza di fatto che tali
disturbi vengono considerati dalla legge,
purché non associati a minorazioni che diano origine
a disabilità.
La
chiara formulazione dell'articolo 1 esclude inoltre
che agli alunni con DSA possa essere assegnato un
insegnante per attività di sostegno, a meno che tali
disturbi non si accompagnino a una
disabilità certificata ai sensi della Legge
104/92.
Dal canto suo, l'articolo 3 sull'informativa alle
famiglie, con invito a presentare la diagnosi di DSA,
ricorda la Circolare Ministeriale
363/94,
concernente un'analoga procedura per i casi non
ancora certificati di alunni con disabilità.
Art. 1
1.
La presente legge
riconosce la dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA»,
che si manifestano in presenza di capacità cognitive
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di
deficit sensoriali, ma possono costituire una
limitazione importante per alcune attività della
vita quotidiana.
2.Ai
fini della presente legge, si intende per dislessia
un disturbo specifico che si manifesta con una
difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare
nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero
nella correttezza e nella rapidità della lettura.
3 Ai
fini della presente legge, si intende per disgrafia
un disturbo specifico di scrittura che si manifesta
in difficoltà nella realizzazione grafica.
4. Ai
fini della presente legge, si intende per
disortografia un disturbo specifico di scrittura che
si manifesta in difficoltà nei processi linguistici
di transcodifica.
5. Ai
fini della presente legge, si intende per
discalculia un disturbo specifico che si manifesta
con una difficoltà negli automatismi del calcolo e
dell’elaborazione dei numeri.
6.La dislessia, la disgrafia, la
disortografia e la discalculia possono sussistere
separatamente o insieme.
7. Nell’interpretazione delle definizioni di
cui ai commi da 2 a 5, si tiene conto
dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in
materia.
Articolo
2:
indica le finalità incentrate su interventi
precoci, sensibilizzazione delle famiglie e diritto
all'inclusione scolastica e sociale.
Art. 2.
(Finalità)
1. La presente legge persegue,
per le persone con DSA, le seguenti finalità:
a) garantire il
diritto all’istruzione;
b) favorire il
successo scolastico, anche attraverso misure
didattiche di supporto, garantire una formazione
adeguata e promuovere lo sviluppo delle
potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed
emozionali;
d) adottare forme di verifica e di
valutazione adeguate alle necessità formative degli
studenti;
e) preparare gli insegnanti e
sensibilizzare i genitori nei confronti delle
problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e
percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la
collaborazione tra famiglia, scuola e servizi
sanitari durante il percorso di istruzione e di
formazione;
h) assicurare eguali opportunità di
sviluppo delle capacità in ambito sociale e
professionale.
-Articolo 3:
concerne l'individuazione precoce
dei disturbi specifici di apprendimento (DSA), che
può essere operata anche dalla scuola previo avviso
alle famiglie. Si prevede che le ASL debbano
rilasciare alle famiglie la diagnosi di DSA
e che il Ministero possa avviare degli
screening nelle scuole per individuare i
bambini a rischio, il cui esito non è la diagnosi.
Interessanti sono i provvedimenti sulla diagnosi di
DSA, che ricordano quelli sulla documentazione
necessaria per il riconoscimento del diritto allo
studio degli alunni con disabilità. Senza tale
diagnosi, infatti, gli alunni con DSA non
possono avvalersi delle misure compensative
e dispensative, né di apposite prove di valutazione.
Art. 3.(Diagnosi)
1. La diagnosi dei DSA è
effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici
già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia
alla scuola di appartenenza dello studente. Le
regioni nel cui territorio non sia possibile
effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario
nazionale possono prevedere, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture accreditate.
2. Per gli studenti che,
nonostante adeguate attività di recupero didattico
mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle
scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole
dell’infanzia, attivare, previa apposita
comunicazione alle famiglie interessate, interventi
tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di
DSA degli studenti, sulla base dei protocolli
regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di
tali attività non costituisce, comunque, una
diagnosi di DSA.
Articolo 4:
prevede
che siano assicurate attività formative al
personale dirigente e docente delle scuole
di ogni ordine e grado, circa le strategie di
individuazione precoce e di didattica adeguata.
Per
quanto riguarda infine la formazione dei
docenti, prevista dagli
articoli 4 e 7, si deve lamentare - come per
analoghe norme contenute nelle Legge quadro 104/92
sugli alunni con disabilità - il fatto che tale
formazione iniziale e in servizio non sia
stata prevista come obbligatoria,
rimandando ai Contratti Collettivi Nazionali di
Lavoro la determinazione delle modalità di
svolgimento della stessa.
Ed
è questo un punto debole, che accomuna
purtroppo i due testi normativi.
Art. 4.(Formazione
nella scuola)
1. Per
gli anni 2010 e 2011, nell’ambito dei programmi di
formazione del personale docente e dirigenziale
delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le
scuole dell’infanzia, è assicurata un’adeguata
preparazione riguardo alle problematiche relative ai
DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per
individuarne precocemente i segnali e la conseguente
capacità di applicare strategie didattiche,
metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al
comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo di riserva per le autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente
iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, come determinato
dalla Tabella C allegata alla
legge 23 dicembre 2009, n. 191
Articolo 5:
stabilisce per gli alunni con diagnosi di DSA il
diritto all'utilizzo di mezzi compensativi e
dispensativi di flessibilità didattica,
l'uso di tecnologie informatiche, tempi più
lunghi per lo svolgimento delle prove e la
possibilità di esonero dallo studio della
lingua straniera.
Perplessità,
invece, suscita l'articolo 5, comma 2, circa la
possibilità di esonero dalla lingua
straniera degli alunni con DSA. Infatti, la
normativa generale ha sempre vietato agli alunni che
svolgano esami di Stato l'esonero da prove
ufficiali, consentendo - con norma speciale - a
quelli con disabilità l'uso di prove equipollenti a
quelle ufficiali, ma non l'esclusione da
esse.
Occorrerà dunque attendere l'emanazione dei
regolamenti ministeriali, che chiariscano questo
aspetto problematico.
Art. 5.
(Misure educative e didattiche di supporto)
1. Gli studenti con diagnosi di
DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi di flessibilità
didattica nel corso dei cicli di istruzione e
formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le
istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse
specifiche e disponibili a legislazione vigente
iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
garantiscono:
a) l’uso di una
didattica individualizzata e personalizzata, con
forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che
tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei
soggetti, quali il bilinguismo, adottando una
metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l’introduzione di
strumenti compensativi, compresi i mezzi di
apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonché misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei
concetti da apprendere;
c) per l’insegnamento delle lingue
straniere, l’uso di strumenti compensativi che
favoriscano la comunicazione verbale e che
assicurino ritmi graduali di apprendimento,
prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità
dell’esonero.
3. Le misure di cui al comma 2
devono essere sottoposte periodicamente a
monitoraggio per valutarne l’efficacia e il
raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono
garantite, durante il percorso di istruzione e di
formazione scolastica e universitaria, adeguate
forme di verifica e di valutazione, anche per quanto
concerne gli esami di Stato e di ammissione
all’università nonchè gli esami universitari
Articolo 6:
prevede la flessibilità di orario di lavoro
per i genitori di alunni con DSA
limitatamente al primo ciclo di istruzione (fino
alla terza media), al fine di permettere
l'assistenza di attività scolastiche a casa.
Comunque tale flessibilità dev'essere regolata in
concreto dai Contratti Collettivi di Lavoro.
E
ancora, mentre la norma sull'inserimento lavorativo
rimane piuttosto sul vago, più puntuale
è quella sulla flessibilità dell'orario di lavoro
dei genitori, che è comunque sempre rimessa ai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e pertanto
senza immediata efficacia.
Art. 6.(Misure
per i familiari)
1. I familiari fino al primo
grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione
con DSA impegnati nell’assistenza alle attività
scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di
orari di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui
al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi
nazionali di lavoro dei comparti interessati e non
devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Articolo 7:
prevede che il Ministero dell'Istruzione - d'intesa
con quello della Salute - emani delle Linee
Guida per la predisposizione di protocolli
regionali per l'individuazione precoce dei casi di
DSA. Lo stesso articolo prevede che sempre il
Ministero emani decreti relativi alla formazione dei
docenti e all'individuazione di forme di verifica e
valutazione, finalizzate ad evitare condizioni di
svantaggio
Art. 7.(Disposizioni
di attuazione)
1. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad emanare linee guida per la predisposizione
di protocolli regionali, da stipulare entro i
successivi sei mesi, per le attività di
identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma
3.
2. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, individua le modalità di
formazione dei docenti e dei dirigenti di cui
all’articolo 4, le misure educative e didattiche di
supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le
forme di verifica e di valutazione finalizzate ad
attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca un
Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di
comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha
compiti istruttori in ordine alle funzioni che la
presente legge attribuisce al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai
componenti del Comitato non spetta alcun compenso.
Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel
limite delle risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Articolo 8
riguarda le Regioni a Statuto Speciale e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, che entro tre mesi
debbono emanare norme per l'attuazione dei princìpi
indicati nella Legge.
Art. 7.(Disposizioni
di attuazione)
1. Con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad emanare linee guida per la predisposizione
di protocolli regionali, da stipulare entro i
successivi sei mesi, per le attività di
identificazione precoce di cui all’articolo 3, comma
3.
2. Il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio decreto, individua le modalità di
formazione dei docenti e dei dirigenti di cui
all’articolo 4, le misure educative e didattiche di
supporto di cui all’articolo 5, comma 2, nonché le
forme di verifica e di valutazione finalizzate ad
attuare quanto previsto dall’articolo 5, comma 4.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, da adottare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito presso il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca un
Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti di
comprovata competenza sui DSA. Il Comitato ha
compiti istruttori in ordine alle funzioni che la
presente legge attribuisce al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Ai
componenti del Comitato non spetta alcun compenso.
Agli eventuali rimborsi di spese si provvede nel
limite delle risorse allo scopo disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.
Articolo 9:
introduce la clausola di salvaguardia circa il
divieto di nuove o maggiori spese a carico
dell'erario per l'attuazione della legge, divieto
già più volte anticipato negli articoli precedenti.
Art. 9.(Clausola
di invarianza finanziaria)
1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 4, comma 2, dall’attuazione della
presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Alle
associazioni presenti su territorio nazionale, è
stato segnalato da molte famiglie, che la nuova
legge è stata accolta dalla maggior parte delle
scuole con molta diffidenza ed una forte resistenza
da parte degli insegnanti nell'applicare tutto
quanto concerne gli aspetti compensativi e
dispensativi, e là dove la 170 prevede che tutti i
docenti valutino la preparazione dei soggetti
dislessici attraverso forme di verifica adeguate
alle loro necessità formative.
L'articolo 4 "assicura un'adeguata preparazione" dei
docenti riguardo queste problematiche e stanzia due
milioni di euro per il biennio 2010-2011; ma sembra
che la maggioranza delle scuole non abbia a
tutt'oggi docenti formati per affrontare la
dislessia.
Allo stato attuale non si è riscontrato un utilizzo
dell'autonomia scolastica finalizzato ad attuare una
"flessibilità didattica" che dia risposte efficaci
alle esigenze degli alunni dislessici e alla legge
170.
Ricordiamo che in merito alla flessibilità didattica
(Dpr 275/1999 Art. 42), il regolamento
dell'autonomia scolastica, offre lo strumento della
"flessibilità": "Le istituzioni scolastiche possono
adottare tutte le forme di flessibilità che
ritengono opportune". Tale flessibilità non è solo
nei calendari, negli orari, nei raggruppamenti degli
alunni, nell'adeguamento alle esigenze delle realtà
locali ecc; ma è prevista anche in tutti gli aspetti
dell'organizzazione "educativa" e "didattica" della
scuola, e quindi va intesa come:
-Personalizzazione educativa e didattica
-Personalizzazione dei percorsi formativi
Contrariamente a quanto previsto dalla normativa,
spesso gli studenti dislessici, non sono dispensati
dal leggere ad alta voce, non si prediligono per
loro prove orali , né si prevedono tempi adeguati
per temi e verifiche, non viene concesso l'uso di
mappe concettuali, né tantomeno le valutazioni delle
prove, si soffermano sul "contenuto" piuttosto che
sulla "forma", bensì si chiede loro di ricordare a
memoria le formule di matematica e chimica,
Questo accade anche se la dislessia è certificata da
un centro altamente qualificato che fornisce
indicazioni per una collaborazione tra insegnanti e
studenti, e a maggior ragione con gli esperti, anzi,
si rileva un atteggiamento scettico e ostruzionista
da parte di molte scuole, presidi e insegnanti.
Per quanto concerne questi ultimi, si rileva una
totale impreparazione rispetto alle metodologie
didattiche utili agli alunni con Dsa, una rigidità
procedurale e valutativa, con un "alone" di
pregiudizio nei confronti degli studenti e dei
genitori qualora presentano la diagnosi; tutto
questo avviene a tutti i livelli scolastici (con una
nuova presa di coscienza da parte della scuola
primaria, che è ovviamente quella che si sente più
coinvolta, però sempre in modo soggettivo, nel senso
che il tutto è ancora dipendente dalla "buona
volontà" di alcuni insegnanti), ma è nella scuola
secondaria, di secondo grado, che permane lo
"zoccolo duro".
Sono frequenti i casi di presidi e insegnanti che
"suggeriscono" di mandare i ragazzi con Dsa in
scuole "più facili", o comunque di tipo
professionale ,perchè secondo loro, non essendo più
scuola dell'obbligo, l'istituzione non è tenuta a
far fronte alle loro particolari necessità,
sottolineando con certosina insistenza, che i licei
non sarebbero "adatti" a soggetti dislessici e
disgrafici, nonostante questi abbiano QI nella
norma, e talora superiori alla norma.
A
fronte di tale situazione, che permane nonostante
l'approvazione di una legge, la 170, che tutela il
diritto allo studio dei ragazzi con Dsa, nonostante
l'evidente inadeguatezza della situazione scolastica
italiana rispetto agli altri paesi europei, (prova
ne è il fatto che sia stato necessario approdare,
non senza enormi difficoltà, all'approvazione di una
legge che dovrebbe tutelare il diritto allo studio,
e a veder rimossi tutti quegli ostacoli che ne
impediscono la realizzazione e la maturazione della
personalità, cosa già ampiamente prevista dall'art.
3 della Costituzione) si rende necessario fare
chiarezza su alcuni aspetti di rilevante importanza,
se si vuole perseguire una effettiva applicabilità
ed efficacia della legge. Che questa non rimanga
lettera morta, a causa di evitamenti dovuti alla
"cristallizzazione" dell'istituzione scolastica, che
avrebbero come risultato la vanificazione e
l'annullamento, se non "formale", certamente
"sostanziale", della 170.
Alla
luce di quanto detto, è indispensabile il
riferimento alle linee guida, che sono ancora in via
di definizione, ma in merito alle quali nessun
comitato di genitori è stato consultato e ascoltato,
nonostante la qualificata composizione di tecnici,
sarebbe utile a completamento del quadro attraverso
il parere fondato sull'esperienza diretta dei
soggetti con Dsa e delle loro famiglie; considerato
che la legge li riguarda direttamente rispetto alla
formazione e alle opportunità di sviluppo della
personalità, non si può prescindere dalla loro
esperienza vissuta in prima persona.
Inoltre, nel senso più tecnico, è necessario tenere
conto di un fattore fondamentale per la corretta
applicabilità della legge, questo consiste nel
mettere il focus su quello che è realmente
l'obiettivo di questa, cioè il successo scolastico e
formativo dei ragazzi con disturbo specifico
dell'apprendimento.
In
riferimento a quanto detto circa la "inadeguatezza,
vischiosità e resistenza" del corpo insegnanti e
dirigenti nell'applicare quanto loro richiesto dai
neuropsichiatri, e l'importanza di questa sfida
culturale che la nuova legge richiede, è
indispensabile prestare particolare attenzione alla
questione della "Discrezionalità Tecnica", al fine
di ovviare a tali gap che si vengono a formare tra
la prescrizione normativa, l'applicazione
sostanziale, le aspettative dei soggetti
interessati, e l'aspetto più prettamente
"sociologico" , inteso come ricaduta sociale del
mancato successo formativo dei ragazzi con Dsa.
Consideriamo quindi i limiti della discrezionalità
tecnica in relazione all'applicazione della 170 per
il percorso formativo di tali soggetti.
Il limite più macroscopico della discrezionalità
tecnica applicata alle disposizioni contenute
nell'art.5 della legge 8 ottobre 2010 n.170 la
quale, prevede strumenti compensativi e
provvedimenti dispensativi, nonché l'utilizzo della
flessibilità didattica, già prevista nel Dpr
275/1999 Art.42, è che viene lasciata al soggetto
attuatore della norma (insegnanti), la scelta
concreta circa l'individuazione e l'applicazione o
meno degli strumenti compensativi e dispensativi.
Scelta che rientra esattamente nell'ambito della
discrezionalità tecnica.
Altro limite, è la sovrapposizione tra la
discrezionalità tecnica, e la "discrezionalità
amministrativa", che in questo caso può avvenire.
Considerato che, la discrezionalità in un
ordinamento di tipo pluralistico, dove sono quindi
riconosciute le pluralità degli interessi pubblici
che devono necessariamente coesistere in una data
società, da ritenersi prioritari al soddisfacimento
di tale interesse.
Con l'ulteriore limite consistente nella necessità
che l'attività amministrativa sia esplicatrice di
logica e imparzialità, oltre che coerente al
principio di legalità. Questo ultimo dato, rende
difficile l'applicazione di trattamento adeguato
alla differenza necessaria nella didattica per
soggetti con Dsa nella fase dell'apprendimento,
oltre che all'utilizzo di criteri valutativi
"elastici", da applicarsi nella fase successiva.
Da
qui la necessità imperativa di non lasciare ai soli
insegnati il potere di scelta dei provvedimenti
compensativi/dispensativi; ma affiancare a loro
figure professionali "specializzate" , non solo nel
momento della scelta dei provvedimenti suddetti, ma
anche e soprattutto, durante il percorso di
apprendimento e valutazione. Attraverso un
monitoraggio e controllo sulle fasi
dell'apprendimento e della valutazione, attraverso
l'espressione di pareri obbligatori da parte di tali
figure professionali (neuropsichiatri e psicologi),
il cui parere non può e non deve essere scavalcato
dagli insegnanti, come ancora avviene.
Considerato che il corpo insegnante ancora non ha
avuto la formazione necessaria ad affrontare i
disturbi specifici dell'apprendimento, e che
comunque anche qualora questo percorso verrà offerto
a tutti i docenti, rimarrà comunque uno strumento
utile ad applicare le metodologie didattiche, ma il
parere fondamentale dovrà rimanere comunque
peculiarità delle figure professionali che hanno
seguito i bambini nel loro percorso formativo, che
non è fatto solo di apprendimento, ma di aspetti
psicologici delicati legati all'autostima, alla
percezione di sé, a possibili stati depressivi
legati a mancata applicazione di giuste didattiche.
E che può avere parere finale esclusivamente delle
figure professionali preposte.
Poiché lo scopo della legge è quello di dare ai
soggetti con Dsa, la possibilità concreta di
usufruire di una formazione che non sia di serie B,
vista anche la loro potenzialità intellettiva; è
necessario tener conto che, se, nell'ordinamento
pluralistico vengono riconosciuti tutta una serie di
interessi pubblici meritevoli di tutela, tra questi
vi è certamente la necessità di evitare sia
l'abbandono scolastico che eventuali problematiche
della personalità, che potrebbero essere di notevole
importanza nella loro ricaduta sociale. E, che,
essendo il "fine pubblico" il limite della
discrezionalità amministrativa, non si può lasciare
agli insegnati solamente, la valutazione dei
ragazzi. In tal modo, non si potrà vedere
soddisfatto l'interesse privato (cioè il caso
singolo di soggetto con Dsa), cosa che condurrebbe
inevitabilmente anche alla non realizzazione
dell'interesse pubblico (abbandono scolastico e
frustrazione).
Questo inoltre, in quanto attinente al merito
dell'azione amministrativa, la discrezionalità
tecnica sottrae al Giudice Amministrativo la
legittimità di valutazione, profilandosi
quest'ultima, solo sotto i profili di
irragionevolezza, illogicità o travisamento dei
fatti. Permette cioè al Giudice, una valutazione
esterna di congruità e sufficienza del giudizio,
quindi sulla mera esistenza di un collegamento
logico tra gli elementi accertati e le conclusioni
che da essi si ritiene di trarre. Probabilmente da
qui nasce l'arroganza da parte dell'istituzione
scolastica, che è ben consapevole di essere quasi
intoccabile rispetto ai contenziosi, che potrebbero
ritorcersi contro l'Amministrazione stessa nel
momento in cui da parte delle famiglie sorga una
legittima domanda di giustizia.
Fondamentale in questo senso tener conto del fatto
che molte famiglie lamentano la non messa in atto
degli strumenti compensativi/dispensativi da parte
della scuola; il che profila un' ipotesi di
"vizio(i) funzionale(i) dell'attività formativa e
didattica in riferimento al modello normativo.
Questo anche per evitare la "fatica di Sisifo" delle
famiglie, nel richiedere ripetutamente durante
l'anno scolastico, l'applicazione di tali strumenti,
e dover ergersi a controllori delle procedure
scolastiche, cosa frustrante e stancante, che
innesca un rapporto di sfiducia e scollamento tra
scuola e famiglia, tra famiglia e figli, e tra
ragazzi e scuola.
Si è già verificato in molti casi, che la scuola
abbia abdicato ai suoi doveri istituzionali
nell'applicazione della legge 170, adducendo che non
essendo ancora state emanate le linee guida e
stipulati i relativi protocolli, le scuole, non
avendo necessari riferimenti non possano
concretamente attuare i loro compiti.
E'
evidente la pretestuosità di tale affermazione; ed è
alla luce di questo,che, anche quest'anno molti
studenti hanno visti negati i loro diritti
riconosciuti formalmente dalla legge 170, ma non
sostanzialmente dall'istituzione, che spesso ha
attuato un adeguamento di facciata attraverso la
stesura di un piano didattico personalizzato che poi
nella realtà non è stato rispettato.
Si sono verificati casi di studenti con Dsa, che in
terza liceo, a fronte di discalculia sono stati
penalizzati in matematica e chimica perchè non si è
attuata la normativa rispetto agli strumenti
compensativi/dispensativi e sono stati valutati
senza tener conto della loro specificità; oppure
casi di dislessici e disgrafici sottoposti
regolarmente a verifiche scritte anche quando la
certificazione medica raccomandava gli orali.
Inoltre la Senatrice Vittoria Franco, ha fatto
un'interrogazione parlamentare urgente al fine di
garantire esami sereni a studenti dislessici dopo le
svariate segnalazioni delle famiglie che lamentano
tali incongruenze, e che rappresentano una grave
lesione dei diritti dei ragazzi dislessici e
disgrafici.
E' quindi fondamentale prendere in considerazione
l'opportunità di inserire come priorità nelle linee
guida, che le figure professionali che seguono e
certificano i ragazzi, abbiano un ruolo parallelo
agli insegnanti durante il percorso formativo, e
preponderante al momento della valutazione finale,
che deve tener conto della specificità di questi
soggetti, e che per tale motivo deve essere tenuto
in considerazione prioritaria il parere degli
specialisti.
In
caso contrario, il rischio è che la legge 170 non
raggiunga lo scopo per cui è nata: il successo
formativo di chi si vede negato il diritto
all'istruzione e all'acquisizione di competenze; di
non essere messo in grado di fare e di "essere" in
questa società. Che la loro dignità di persone non
sia riconosciuta nella differenza, che dovrebbe
essere valorizzata al fine di renderli liberi di
scegliere e determinare la propria concretezza delle
loro condizioni particolari e straordinarie, troppo
spesso svalutate e considerate inferiori e non degne
di formazione”.
Avv.
Giuseppe Morabito
Presidente Kiwanis Club Villa San Giovanni
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