LA
LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DEI
MINORI
La
storia
La storia
dei diritti dei minori è una storia recente
e nasce da una evoluzione del concetto di
bambino, del modo in cui gli adulti lo
vedono, del ruolo che di volta in volta gli
assegnano nella società.
Oggi noi
sappiamo che un bambino è portatore di
diritti, ma se ripercorriamo per sommi capi
la nostra storia sociale, ci accorgiamo che
il posto occupato dai bambini è stato molto
marginale, almeno fino al 19° secolo. Solo
con la nascita della famiglia borghese e la
rivoluzione industriale si forma una nuova
cultura del bambino che, a poco a poco
prende un posto centrale all’interno della
famiglia, diventa oggetto primario
dell’amore materno, destinatario di cure e
attenzioni.
La
famiglia però è ancora l’unica sua garanzia.
Infatti è solo nel 20° secolo che
l’attenzione per il bambino si allarga allo
stato e agli organismi sovranazionali.
Il primo
organismo internazionale che si occupi di
bambini, il Comitato di Protezione per
l’Infanzia, fu costituito dalla Società
delle Nazioni nel 1919.
Nel 1924
fu proclamata la prima Dichiarazione dei
Diritti dell’Infanzia che precisa la
responsabilità degli adulti nei confronti
dei minori.
Una data
importante è quella del 1946 in cui nasce l’Unicef,
una struttura creata dall’ONU, specializzata
per l’infanzia, che nel 1953 diventa una
organizzazione internazionale permanente.
Nel
1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite proclama all’unanimità la
Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia
che in dieci principi precisa gli
obiettivi da perseguire per proteggere e
aiutare i bambini. E’ un passo molto
importante anche se ancora in questa il
bambino è considerato oggetto di cure
non soggetto di diritto.
Questo
salto avviene nel 1989 con la adozione
da parte dell’Assemblea Generale
dell’ONU della Convenzione
internazionale sui Diritti dell’infanzia
(Convention on the Rights of the Child),
che oltre ad essere un punto di arrivo,
ha costituito anche un punto di
partenza, o meglio di riferimento, per
tutta una serie di iniziative
legislative e operative, interne agli
stati o sovranazionali, a beneficio
dell’infanzia.
I suoi
principi sono stati inseriti nel testo
di 14 costituzioni nazionali, e sono
stati immessi nei programmi di studio di
vari paesi. Ad essa fanno esplicito
riferimento la Convenzione europea
sull’esercizio dei Diritti dell’Infanzia
(1996) e la Carta africana sui diritti e
il benessere dei bambini; la Convenzione
dell’Aia per la tutela dei minori in
materia di adozioni internazionali
(1993), la Dichiarazione di Madrid sugli
aiuti umanitari (1995); la Dichiarazione
di Stoccolma contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini (1996) la
Convenzione ILO n. 182 sulle peggiori
forme di sfruttamento minorile (1999);
la Risoluzione del Parlamento europeo
sul traffico dei bambini (maggio 2001). |
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Caratteristiche della Convenzione
- E' il primo
documento internazionale che si
occupa unitamente di diritti
civili e politici, economici
sociali e culturali.
- E' il primo
documento che da una precisa
definizione di bambino (child),
cioè chi non ha ancora compiuto 18
anni, tranne che secondo le leggi
del proprio stato non sia
maggiorenne.
- E' l'unico
documento internazionale
ratificato da tutti gli stati ad
eccezione di due: gli Stati Uniti
(che lo hanno solo firmato) e la
Somalia.
- E' un
documento veramente
internazionale: nella sua stesura
anche i PVS hanno avuto un ruolo
notevole. Vi si legge una forte
sottolineatura per i bisogni
materiali dei bambini; si da
importanza alla cooperazione
internazionale a sostegno delle
politiche per l'infanzia nei paesi
poveri; c'è qualche accenno a
forme specifiche previste dal
diritto islamico, ad es. la
famiglia allargata
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Sono stati
redatti poi recentemente i testi di due
protocolli opzionali alla Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia che
attualmente sono aperti alla ratifica degli
stati dopo l’approvazione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 20 maggio
2000: il Protocollo
sul coinvolgimento dei minori nei conflitti
armati e il Protocollo sulla vendita dei
minori, la prostituzione e la pornografia
minorile.
Convenzione: i contenuti
E’ formata
da un preambolo e da 54 articoli, divisi in
tre sezioni. La prima (art. 1-41) riguarda i
diritti dei minori; la seconda (art.42-45)
istituisce un comitato internazionale a cui
tutti gli stati parti dovranno sottoporre un
periodico rapporto sullo stato di
implementazione della convenzione; la terza
sezione indica gli adempimenti burocratici
per la ratifica, le riserve o la proposta di
emendamenti del documento.
Tutti i
diritti di cui la Convenzione parla sono da
considerare globalmente: non se ne può fare
una gerarchia e tutti devono rispettare i
due principi generali del "miglior interesse
per il bambino" e della "non
discriminazione". Come chiave per
semplificarne la lettura e sintetizzare i
vari diritti è stato proposto lo schema
delle 3P, cioè Provision, protection,
promotion.
Il primo
gruppo, provision, riguarda il diritto di
nascere e crescere in modo sano, di aver
assicurati tutti gli elementi base per la
sopravvivenza.
Il
secondo, che tiene conto dello stato di
minorità del bambino, riguarda tutti i
diritti legati alla protezione (da abusi,
sfruttamenti, negligenze). Il terzo
contempla i diritti per la promozione del
bambino come cittadino, quali il diritto
all’espressione, alla partecipazione, alla
libertà di pensiero e associazione.
Il
Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei
minori nei conflitti armati
L’articolo
38 della Convenzione prevede che nessuno di
età inferiore ai 15 anni possa prendere
parte attiva ad un conflitto armato. Questo
articolo, l’unico su cui la commissione
preparatoria del testo non aveva trovato
l’unanimità , era stato frutto di un
compromesso e, da subito, fu chiaro a tutti
che, permettendo ai bambini di prendere
parte alle guerre, contraddiceva lo spirito
di fondo della Convenzione stessa. La
possibilità di modificarlo si concretizzò
solo nel 1994 quando fu costituito un gruppo
di lavoro con lo scopo di redigere il testo
di un protocollo facoltativo su questo
argomento. Il lavoro di stesura non fu
facile a dimostrazione di quanto alcuni
stati tenessero alle loro modalità di
reclutamento e non volessero metterle in
discussione. Solo nel gennaio del 2000 il
testo fu pronto e fu poi presentato
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e
approvato nel maggio successivo.
Nel testo
si proibisce agli stati il reclutamento
coatto dei minori (inferiori quindi ai 18
anni) nelle loro forze armate; si lascia
però aperta la possibilità di reclutare
volontari dai 16 anni, ma in questo caso
sono previste alcune garanzie per limitare
gli abusi: si deve esser certi della
volontarietà della recluta, della sua età,
del consenso dei genitori. Ogni paese deve
inoltre dichiarare da quale età (16 o 17)
intende reclutare volontari.
Il
Protocollo prevede ancora che nessun minore,
neanche volontario, debba prendere parte
attiva ad un conflitto, ma la formula non è
perentoria, infatti vi si legge che " gli
stati devono prendere tutte le misure
possibili per assicurare che...".
Un altro
articolo vieta agli eserciti di opposizione
di arruolare e far combattere minori nelle
loro milizie.
Perché
questo protocollo entri in vigore è
necessario che abbia le ratifiche di dieci
stati, ma dopo più di un anno dalla sua
approvazione siamo ancora ben lontani da
questo traguardo.
Il
Protocollo opzionale alla convenzione
sui diritti dell’infanzia sulla vendita
dei minori, la prostituzione e la
pornografia minorile.
La
motivazione che sta alla base di questo
documento va ricercata nell’incremento
significativo durante gli ultimi anni
del traffico internazionale per la
vendita dei minori, del turismo
sessuale, del materiale pornografico
minorile sia tradizionale che reperibile
via internet ed anche nella convinzione
che una cooperazione internazionale
nella lotta a questi fenomeni possa
produrre effetti positivi.
Dopo
aver definito cosa si debba intendere
per vendita, prostituzione e pornografia
minorile, il protocollo chiede agli
stati parte di proibirli nel proprio
diritto penale. Gli stati potranno usare
la loro giurisdizione sia quando il
presunto criminale è proprio cittadino o
abitualmente residente, sia quando lo è
la vittima; negli altri casi è prevista
l’estradizione.
Importanti sono anche le garanzie
previste per la tutela del minore
durante le indagini, i processi, e in
vista di un risarcimento: in ogni
momento ogni atto deve essere guidato
dal principio "dell’interesse superiore
del fanciullo". |
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La
legislazione italiana
L 'Italia ha
ratificato la Convenzione
internazionale sui diritti dei
minori il 27 maggio del 1991 con la
legge n.176. Ha firmato, ma non
ancora ratificato i due protocolli
opzionali. Il 3 agosto 1998 ha
emanato la legge n.269 :"Norme
contro lo sfruttamento sessuale dei
minori quale nuova forma di
riduzione in schiavitù." Il 31
dicembre 1998 con la legge n.476 ha
ratificato la Convenzione dell'Aia
per la tutela dei minori in materia
di adozioni internazionali. Ha
ratificato la Convenzione ILO n.182
il.
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