Anno Sociale 2007/08
Governatore
Dott. Sandro Cùzari
"con gioia a servizio
dei bambini" |
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LA LEGISLAZIONE A FAVORE DELL'INFANZIA
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LA
LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE SUI DIRITTI DEI
MINORI
La
storia
La storia
dei diritti dei minori è una storia recente
e nasce da una evoluzione del concetto di
bambino, del modo in cui gli adulti lo
vedono, del ruolo che di volta in volta gli
assegnano nella società.
Oggi noi
sappiamo che un bambino è portatore di
diritti, ma se ripercorriamo per sommi capi
la nostra storia sociale, ci accorgiamo che
il posto occupato dai bambini è stato molto
marginale, almeno fino al 19° secolo. Solo
con la nascita della famiglia borghese e la
rivoluzione industriale si forma una nuova
cultura del bambino che, a poco a poco
prende un posto centrale all’interno della
famiglia, diventa oggetto primario
dell’amore materno, destinatario di cure e
attenzioni.
La
famiglia però è ancora l’unica sua garanzia.
Infatti è solo nel 20° secolo che
l’attenzione per il bambino si allarga allo
stato e agli organismi sovranazionali.
Il primo
organismo internazionale che si occupi di
bambini, il Comitato di Protezione per
l’Infanzia, fu costituito dalla Società
delle Nazioni nel 1919.
Nel 1924
fu proclamata la prima Dichiarazione dei
Diritti dell’Infanzia che precisa la
responsabilità degli adulti nei confronti
dei minori.
Una data
importante è quella del 1946 in cui nasce l’Unicef,
una struttura creata dall’ONU, specializzata
per l’infanzia, che nel 1953 diventa una
organizzazione internazionale permanente.
Nel
1959 l’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite proclama all’unanimità la
Dichiarazione dei Diritti dell’Infanzia
che in dieci principi precisa gli
obiettivi da perseguire per proteggere e
aiutare i bambini. E’ un passo molto
importante anche se ancora in questa il
bambino è considerato oggetto di cure
non soggetto di diritto.
Questo
salto avviene nel 1989 con la adozione
da parte dell’Assemblea Generale
dell’ONU della Convenzione
internazionale sui Diritti dell’infanzia
(Convention on the Rights of the Child),
che oltre ad essere un punto di arrivo,
ha costituito anche un punto di
partenza, o meglio di riferimento, per
tutta una serie di iniziative
legislative e operative, interne agli
stati o sovranazionali, a beneficio
dell’infanzia.
I suoi
principi sono stati inseriti nel testo
di 14 costituzioni nazionali, e sono
stati immessi nei programmi di studio di
vari paesi. Ad essa fanno esplicito
riferimento la Convenzione europea
sull’esercizio dei Diritti dell’Infanzia
(1996) e la Carta africana sui diritti e
il benessere dei bambini; la Convenzione
dell’Aia per la tutela dei minori in
materia di adozioni internazionali
(1993), la Dichiarazione di Madrid sugli
aiuti umanitari (1995); la Dichiarazione
di Stoccolma contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini (1996) la
Convenzione ILO n. 182 sulle peggiori
forme di sfruttamento minorile (1999);
la Risoluzione del Parlamento europeo
sul traffico dei bambini (maggio 2001). |
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Caratteristiche della Convenzione
- E' il primo
documento internazionale che si
occupa unitamente di diritti
civili e politici, economici
sociali e culturali.
- E' il primo
documento che da una precisa
definizione di bambino (child),
cioè chi non ha ancora compiuto 18
anni, tranne che secondo le leggi
del proprio stato non sia
maggiorenne.
- E' l'unico
documento internazionale
ratificato da tutti gli stati ad
eccezione di due: gli Stati Uniti
(che lo hanno solo firmato) e la
Somalia.
- E' un
documento veramente
internazionale: nella sua stesura
anche i PVS hanno avuto un ruolo
notevole. Vi si legge una forte
sottolineatura per i bisogni
materiali dei bambini; si da
importanza alla cooperazione
internazionale a sostegno delle
politiche per l'infanzia nei paesi
poveri; c'è qualche accenno a
forme specifiche previste dal
diritto islamico, ad es. la
famiglia allargata
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Sono stati
redatti poi recentemente i testi di due
protocolli opzionali alla Convenzione
internazionale sui diritti dell’infanzia che
attualmente sono aperti alla ratifica degli
stati dopo l’approvazione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 20 maggio
2000: il Protocollo
sul coinvolgimento dei minori nei conflitti
armati e il Protocollo sulla vendita dei
minori, la prostituzione e la pornografia
minorile.
Convenzione: i contenuti
E’ formata
da un preambolo e da 54 articoli, divisi in
tre sezioni. La prima (art. 1-41) riguarda i
diritti dei minori; la seconda (art.42-45)
istituisce un comitato internazionale a cui
tutti gli stati parti dovranno sottoporre un
periodico rapporto sullo stato di
implementazione della convenzione; la terza
sezione indica gli adempimenti burocratici
per la ratifica, le riserve o la proposta di
emendamenti del documento.
Tutti i
diritti di cui la Convenzione parla sono da
considerare globalmente: non se ne può fare
una gerarchia e tutti devono rispettare i
due principi generali del "miglior interesse
per il bambino" e della "non
discriminazione". Come chiave per
semplificarne la lettura e sintetizzare i
vari diritti è stato proposto lo schema
delle 3P, cioè Provision, protection,
promotion.
Il primo
gruppo, provision, riguarda il diritto di
nascere e crescere in modo sano, di aver
assicurati tutti gli elementi base per la
sopravvivenza.
Il
secondo, che tiene conto dello stato di
minorità del bambino, riguarda tutti i
diritti legati alla protezione (da abusi,
sfruttamenti, negligenze). Il terzo
contempla i diritti per la promozione del
bambino come cittadino, quali il diritto
all’espressione, alla partecipazione, alla
libertà di pensiero e associazione.
Il
Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei
minori nei conflitti armati
L’articolo
38 della Convenzione prevede che nessuno di
età inferiore ai 15 anni possa prendere
parte attiva ad un conflitto armato. Questo
articolo, l’unico su cui la commissione
preparatoria del testo non aveva trovato
l’unanimità , era stato frutto di un
compromesso e, da subito, fu chiaro a tutti
che, permettendo ai bambini di prendere
parte alle guerre, contraddiceva lo spirito
di fondo della Convenzione stessa. La
possibilità di modificarlo si concretizzò
solo nel 1994 quando fu costituito un gruppo
di lavoro con lo scopo di redigere il testo
di un protocollo facoltativo su questo
argomento. Il lavoro di stesura non fu
facile a dimostrazione di quanto alcuni
stati tenessero alle loro modalità di
reclutamento e non volessero metterle in
discussione. Solo nel gennaio del 2000 il
testo fu pronto e fu poi presentato
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e
approvato nel maggio successivo.
Nel testo
si proibisce agli stati il reclutamento
coatto dei minori (inferiori quindi ai 18
anni) nelle loro forze armate; si lascia
però aperta la possibilità di reclutare
volontari dai 16 anni, ma in questo caso
sono previste alcune garanzie per limitare
gli abusi: si deve esser certi della
volontarietà della recluta, della sua età,
del consenso dei genitori. Ogni paese deve
inoltre dichiarare da quale età (16 o 17)
intende reclutare volontari.
Il
Protocollo prevede ancora che nessun minore,
neanche volontario, debba prendere parte
attiva ad un conflitto, ma la formula non è
perentoria, infatti vi si legge che " gli
stati devono prendere tutte le misure
possibili per assicurare che...".
Un altro
articolo vieta agli eserciti di opposizione
di arruolare e far combattere minori nelle
loro milizie.
Perché
questo protocollo entri in vigore è
necessario che abbia le ratifiche di dieci
stati, ma dopo più di un anno dalla sua
approvazione siamo ancora ben lontani da
questo traguardo.
Il
Protocollo opzionale alla convenzione
sui diritti dell’infanzia sulla vendita
dei minori, la prostituzione e la
pornografia minorile.
La
motivazione che sta alla base di questo
documento va ricercata nell’incremento
significativo durante gli ultimi anni
del traffico internazionale per la
vendita dei minori, del turismo
sessuale, del materiale pornografico
minorile sia tradizionale che reperibile
via internet ed anche nella convinzione
che una cooperazione internazionale
nella lotta a questi fenomeni possa
produrre effetti positivi.
Dopo
aver definito cosa si debba intendere
per vendita, prostituzione e pornografia
minorile, il protocollo chiede agli
stati parte di proibirli nel proprio
diritto penale. Gli stati potranno usare
la loro giurisdizione sia quando il
presunto criminale è proprio cittadino o
abitualmente residente, sia quando lo è
la vittima; negli altri casi è prevista
l’estradizione.
Importanti sono anche le garanzie
previste per la tutela del minore
durante le indagini, i processi, e in
vista di un risarcimento: in ogni
momento ogni atto deve essere guidato
dal principio "dell’interesse superiore
del fanciullo". |
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La
legislazione italiana
L 'Italia ha
ratificato la Convenzione
internazionale sui diritti dei
minori il 27 maggio del 1991 con la
legge n.176. Ha firmato, ma non
ancora ratificato i due protocolli
opzionali. Il 3 agosto 1998 ha
emanato la legge n.269 :"Norme
contro lo sfruttamento sessuale dei
minori quale nuova forma di
riduzione in schiavitù." Il 31
dicembre 1998 con la legge n.476 ha
ratificato la Convenzione dell'Aia
per la tutela dei minori in materia
di adozioni internazionali. Ha
ratificato la Convenzione ILO n.182
il.
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Convenzione sui diritti dei bambini
firmata a New York il 20.11.89
Convenzioni
Internazionali (CI)
PREAMBOLO
Gli Stati
parti alla presente Convenzione Considerando che, in
conformità con i principi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente
a tutti i membri della famiglia umana nonché
l’uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro
diritti sono le fondamenta della libertà, della
giustizia e della pace nel mondo, Tenendo presente che i
popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta la
loro fede nei diritti fondamentali dell’uomo e nella
dignità e nel valore della persona umana e hanno risolto
di favorire il progresso sociale e di instaurare
migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo e nei Patti
internazionali relativi ai Diritti dell’Uomo hanno
proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi
di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono
enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di
razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di ogni altra opinione, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni
altra circostanza, Rammentando che nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo le Nazioni Unite hanno
proclamato che l’infanzia ha diritto a un aiuto e a
un’assistenza particolari, Convinti che la famiglia,
unità fondamentale della società e ambiente naturale per
la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in
particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e
l’assistenza di cui necessita per poter svolgere
integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo ai fini dello sviluppo
armonioso e completo della sua personalità deve crescere
in un ambiente familiare in un clima di felicità, di
amore e di comprensione, In considerazione del fatto che
occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una
sua vita individuale nella società, ed educarlo nello
spirito degli i deali proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di
dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di
solidarietà, Tenendo presente che la necessità di
concedere una protezione speciale al fanciullo è stata
enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui
diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti
del Fanciullo adottata dall’Assemblea Generale il 20
novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, nel Patto
internazionale relativo ai diritti civili e politici |
in particolare negli artt. 23 e 24 | nel Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e
culturali | in particolare all’art. 10 | e negli Statuti
e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e
delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano
del benessere del fanciullo, Tenendo presente che, come
indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo il
fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica
e intellettuale, necessita di una protezione e di cure
particolari, ivi compresa una protezione legale
appropriata, sia prima che dopo la nascita, Rammentando
le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali
e giuridici applicabili alla protezione e al benessere
dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo
della prassi in materia di adozione e di collocamento
familiare a livello nazionale e internazionale;
dell’insieme delle regole minime delle Nazioni Unite
relative all’amministrazione della giustizia minorile
(Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla
protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di
emergenza e di conflitto armato, Riconoscendo che vi
sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili e che è necessario
prestare loro una particolare attenzione, Tenendo
debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei
valori culturali di ciascun popolo per la protezione e
lo sviluppo armonioso del fanciullo, Riconoscendo
l’importanza della cooperazione internazionale per il
miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in
tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di
sviluppo, Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA
PARTE
Articolo
1
Ai sensi
della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni
essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni,
salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù
della legislazione applicabile.
Articolo
2
1. Gli
Stati parti si impegnano a rispettare i diritti
enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a
ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione,
senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni
considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua,
di religione, di opinione politica o altra del fanciullo
o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro
situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla
loro nascita o da ogni altra circostanza. 2. Gli Stati
parti adottano tutti i provvedimenti appropriati
affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro
ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate
dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni
professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi
rappresentanti legali o dei suoi familiari.
Articolo
3
1.In
tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza
delle istituzioni pubbliche o private di assistenza
sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o
degli organi legislativi, l’interesse superiore del
fanciullo deve essere una considerazione preminente. 2.
Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo
la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in
considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi
genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno
la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano
tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi
appropriati. 3. Gli Stati parti vigilano affinché il
funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che
hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono
alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite
dalle autorità competenti in particolare nell’ambito
della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il
numero e la competenza del loro personale nonché
l’esistenza di un adeguato controllo.
Articolo
4
Gli Stati
parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti
legislativi, amministrativi e altri, necessari per
attuare i diritti riconosciuti dalla presente
Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e
culturali essi adottano tali provvedimenti entro i
limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso,
nell’ambito della cooperazione internazionale.
Articolo
5
Gli Stati
parti rispettano la responsabilità, il diritto e il
dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della
famiglia allargata o della collettività, come previsto
dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente
responsabili del fanciullo, di dare a quest’ultimo, in
maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità,
l’orientamento e i consigli adeguati all’esercizio dei
diritti che gli sono riconosciuti dalla presente
Convenzione.
Articolo
6
1. Gli
Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto
inerente alla vita. 2. Gli Stati parti assicurano in
tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo
sviluppo del fanciullo.
Articolo
7
1. Il
fanciullo è registrato immediatamente al momento della
sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad
acquisire una cittadinanza e, nella misura del
possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere
allevato da essi. 2. Gli Stati parti vigilano affinché
questi diritti siano attuati in conformità con la loro
legislazione nazionale e con gli obblighi che sono
imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili
in materia, in particolare nei casi in cui, se ciò non
fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.
Articolo
8
1. Gli
Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del
fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa
la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni
familiari, così come riconosciute dalla legge, senza
ingerenze illegali. 2. Se un fanciullo è illegalmente
privato degli elementi costitutivi della sua identità o
di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli
adeguata assistenza e protezione affinché la sua
identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.
Articolo
9
1. Gli
Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia
separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno
che le autorità competenti non decidano, sotto riserva
di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di
procedura applicabili, che questa separazione è
necessaria nell’interesse preminente del fanciullo. Una
decisione in questo senso può essere necessaria in
taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori
maltrattino o trascurino il fanciullo, oppure se vivano
separati e una decisione debba essere presa riguardo al
luogo di residenza del fanciullo.
2. In
tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente
articolo, tutte le parti interessate devono avere la
possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far
conoscere le loro opinioni. 3. Gli Stati parti
rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi
i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente
rapporti personali e contatti diretti con entrambi i
genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse
preminente del fanciullo. 4. Se la separazione è il
risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte,
come la detenzione, l’imprigionamento, l’esilio,
l’espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne
sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di
entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo,
lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al
fanciullo oppure, se del caso, a un altro membro della
famiglia, le informazioni essenziali concernenti il
luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno
che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a
repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti
vigilano inoltre affinché la presentazione di tale
domanda non comporti di per sé conseguenze
pregiudizievoli per la persona o per le persone
interessate.
Articolo
10
1. In
conformità con l’obbligo che incombe agli Stati parti in
virtù del paragrafo 1 dell’art. 9, ogni domanda
presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista
di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di
un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno
spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati
parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale
domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli
autori della domanda e per i loro familiari. 2. Un
fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha
diritto a intrattenere rapporti personali e contatti
diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salve
circostanze eccezionali. A tal fine, e in conformità con
l’obbligo incombente agli Stati parti, in virtù del
paragrafo 1 dell’art.9, gli Stati parti rispettano il
diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare
ogni paese, compreso il loro e di fare ritorno nel
proprio paese. Il diritto di abbandonare ogni paese può
essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite
dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione
della sicurezza interna, dell’ordine pubblico, della
salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle
libertà altrui, compatibili con gli altri diritti
riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo
11
1. Gli
Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli
spostamenti e i non-ritorni illeciti di fanciulli
all’estero. 2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono
la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali
oppure l’adesione ad accordi esistenti.
Articolo
12
1. Gli
Stati parti garantiscono al fanciullo capace di
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua
opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni
del fanciullo essendo debitamente prese in
considerazione tenendo conto della sua età e del suo
grado di maturità. 2. A tal fine, si darà in particolare
al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni
procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne,
sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un
organo appropriato, in maniera compatibile con le regole
di procedura della legislazione nazionale.
Articolo
13
1. Il
fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo
diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e
di divulgare informazioni e idee di ogni specie,
indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale,
scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a
scelta del fanciullo. 2. L’esercizio di questo diritto
può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni
stabilite dalla legge e che sono necessarie: a) al
rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale,
dell’ordine pubblico, della salute o della moralità
pubbliche.
Articolo
14
1. Gli
Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione. 2. Gli
Stati parti rispettano il diritto e il dovere dei
genitori oppure, se del caso, dei tutori legali, di
guidare il fanciullo nell’esercizio del summenzionato
diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle
sue capacità. 3. La libertà di manifestare la propria
religione o convinzioni può essere soggetta unicamente
alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai
fini del mantenimento della sicurezza pubblica,
dell’ordine pubblico, della sanità e della moralità
pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali
dell’uomo.
Articolo
15
1. Gli
Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla
libertà di associazione e alla libertà di riunirsi
pacificamente. 2. L’esercizio di tali diritti può essere
oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla
legge, necessarie in una società democratica
nell’interesse della sicurezza nazionale, della
sicurezza o dell’ordine pubblico, oppure per tutelare la
sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà
altrui.
Articolo
16
1. Nessun
fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o
illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel
suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di
affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge
contro tali interferenze o tali affronti.
Articolo
17
Gli Stati
parti riconoscono l’importanza della funzione esercitata
dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa
accedere a una informazione e a materiali provenienti da
fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se
finalizzati a promuovere il suo benessere sociale,
spirituale e morale nonché la sua salute fisica e
mentale. A tal fine, gli Stati parti: a) incoraggiano i
mass media a divulgare informazioni e materiali che
hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e
corrispondono allo spirito dell’art. 29; b) incoraggiano
la cooperazione internazionale in vista di produrre, di
scambiare e di divulgare informazioni e materiali di
questo tipo provenienti da varie fonti culturali,
nazionali e internazionali; c) incoraggiano la
produzione e la diffusione di libri per l’infanzia; d)
incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar
modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni
o appartenenti a un gruppo minoritario; e) favoriscono
l’elaborazione di principi direttivi appropriati
destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e
dai materiali che nuocciono al suo benessere in
considerazione delle disposizioni degli artt. 13 e 18.
Articolo
18
1. Gli
Stati parti faranno del loro meglio per garantire il
riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i
genitori hanno una responsabilità comune per quanto
riguarda l’educazione del fanciullo e il provvedere al
suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo
e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai
genitori oppure, se del caso, ai suoi tutori legali i
quali devono essere guidati principalmente dall’
interesse preminente del fanciullo. 2. Al fine di
garantire e di promuovere i diritti enunciati nella
presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli
aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali
nell’esercizio della responsabilità che incombe loro di
allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di
istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare
sul benessere del fanciullo. 3. Gli Stati parti adottano
ogni appropriato provvedimento per garantire ai
fanciulli i cui genitori lavorano il diritto di
beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza
all’infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti
necessari.
Articolo
19
1. Gli
Stati parti adottano ogni misura legislativa,
amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il
fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o
di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di
negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento,
compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui
è affidato all’uno o all’altro, o a entrambi, i
genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure
a ogni altra persona che abbia il suo affidamento. 2. Le
suddette misure di protezione comporteranno, in caso di
necessità, procedure efficaci per la creazione di
programmi sociali finalizzati a fornire l’appoggio
necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è
affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai
fini dell’individuazione, del rapporto, dell’arbitrato,
dell’inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare
ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra;
esse dovranno altresì includere, se necessario,
procedure di intervento giudiziario.
Articolo
20
1. Ogni
fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente
privato del suo ambiente familiare oppure che non può
essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio
interesse, ha diritto a una protezione e ad aiuti
speciali dello Stato. 2. Gli Stati parti prevedono per
questo fanciullo una protezione sostitutiva, in
conformità con la loro legislazione nazionale. 3. Tale
protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi
per mezzo dell’affidamento familiare, della kafalah di
diritto islamico, dell’adozione o, in caso di necessità,
del collocamento in adeguati istituti per l’infanzia.
Nell’effettuare una selezione tra queste soluzioni si
terrà debitamente conto della necessità di una certa
continuità nell’educazione del fanciullo, nonché della
sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.
Articolo
21
Gli Stati
parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione si
accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la
considerazione fondamentale in materia e: a) vigilano
affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo
dalle autorità competenti le quali verificano, in
conformità con la legge e con l e procedure applicabili
e in base a tutte le informazioni affidabili relative al
caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in
considerazione della situazione del bambino in rapporto
al padre e alla madre, genitori e tutori legali e che,
ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato
il loro consenso all’adozione in cognizione di causa,
dopo aver acquisito i pareri necessari; b) riconoscono
che l’adozione all’estero può essere presa in
considerazione come un altro mezzo per garantire le cure
necessarie al fanciullo, qualora quest’ultimo non possa
essere affidato a una famiglia affidataria o adottiva
oppure essere allevato in maniera adeguata nel paese
d’origine; c) vigilano, in caso di adozione all’estero,
affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e
di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni
nazionali; d) adottano ogni adeguata misura per vigilare
affinché, in caso di adozione all’estero, il
collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto
materiale indebito per le persone che ne sono
responsabili; e) perseguono le finalità del presente
articolo stipulando accordi o intese bilaterali o
multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in
questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di
fanciulli all’estero siano effettuate dalle autorità o
dagli organi competenti.
Articolo
22
1. Gli
Stati parti adottano misure adeguate affinché il
fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di
rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi
delle regole e delle procedure del diritto
internazionale o nazionale applicabile, solo o
accompagnato dal padre o dalla madre o da ogni altra
persona, possa beneficiare della protezione e della
assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di
usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti della
presente Convenzione e dagli altri strumenti
internazionali relativi ai diritti dell’uomo o di natura
umanitaria di cui detti Stati sono parti. 2. A tal fine,
gli Stati parti collaborano, nelle forme giudicate
necessarie, a tutti gli sforzi compiuti
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre
organizzazioni intergovernative o non governative
competenti che collaborano con l’Organizzazione delle
Nazioni Unite, per proteggere e aiutare i fanciulli che
si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori
o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di
ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo
alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro
familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa,
secondo i principi enunciati nella presente Convenzione,
la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo
definitivamente oppure temporaneamente privato del suo
ambiente familiare per qualunque motivo.
Articolo
23
1. Gli
Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o
fisicamente handicappati devono condurre una vita piena
e decente, in condizioni che garantiscano la loro
dignità, favoriscano la loro autonomia e agevolino una
loro attiva partecipazione alla vita della comunità. 2.
Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli
handicappati di beneficiare di cure speciali e
incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle
risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta,
ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti
richiesti, e a coloro i quali ne hanno la custodia, di
un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo e alla
situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è
affidato. 3. In considerazione delle particolari
esigenze dei minori handicappati, l’aiuto fornito in
conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è
gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto
delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro
ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in
modo tale che i minori handicappati abbiano
effettivamente accesso alla educazione, alla formazione,
alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla
preparazione al lavoro e alle attività ricreative e
possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a
concretizzare la più completa integrazione sociale e il
loro sviluppo personale, anche nell’ambito culturale e
spirituale. 4. In uno spirito di cooperazione
internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio
di informazioni pertinenti nel settore delle cure
sanitarie preventive e del trattamento medico,
psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche
mediante la divulgazione di informazioni concernenti i
metodi di riabilitazione e i servizi di formazione
professionale, nonché l’accesso a tali dati, in vista di
consentire agli Stati parti di migliorare le proprie
capacità e competenze e di allargare la loro esperienza
in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di
sviluppo.
Articolo
24
1. Gli
Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere
del miglior stato di salute possibile e di beneficiare
di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano
di garantire che nessun minore sia privato del diritto
di avere accesso a tali servizi. 2. Gli Stati parti si
sforzano di garantire l’attuazione integrale del
summenzionato diritto e in particolare adottano ogni
adeguato provvedimento per: a) diminuire la mortalità
tra i bambini lattanti e i fanciulli; b) assicurare a
tutti i minori l’assistenza medica e le cure sanitarie
necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo
delle cure sanitarie primarie; c) lottare contro la
malattia e la malnutrizione, anche nell’ambito delle
cure sanitarie primarie, in particolare mediante
l’utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la
fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile,
tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento
dell’ambiente naturale; d) garantire alle madri adeguate
cure prenatali e postnatali; e) fare in modo che tutti i
gruppi della società, in particolare i genitori e i
minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla
nutrizione del minore, sui vantaggi dell’allattamento al
seno, sull’igiene e sulla salubrità dell’ambiente e
sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un
aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali
informazioni; f) sviluppare le cure sanitarie
preventive, i consigli ai genitori e l’educazione e i
servizi in materia di pianificazione familiare. 3. Gli
Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad
abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la
salute dei minori. 4. Gli Stati parti si impegnano a
favorire e incoraggiare la cooperazione internazionale
in vista di ottenere gradualmente una completa
attuazione del diritto riconosciuto nel presente
articolo. A tal fine saranno tenute in particolare
considerazione le necessità dei paesi in via di
sviluppo.
Articolo
25
Gli Stati
parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato
dalla autorità competente al fine di ricevere cure, una
protezione oppure una terapia fisica o mentale, il
diritto a una verifica periodica di detta terapia e di
ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.
Articolo
26
1. Gli
Stati parti riconoscono a ogni fanciullo il diritto di
beneficiare della sicurezza sociale, compresa la
previdenza sociale, e adottano le misure necessarie per
garantire una completa attuazione di questo diritto in
conformità con la loro legislazione nazionale. 2. Le
prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in
considerazione delle risorse e della situazione del
minore e delle persone responsabili del suo mantenimento
e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa a
una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o
per suo conto.
Articolo
27
1. Gli
Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo a
un livello di vita sufficiente per consentire il suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno
l’affidamento del fanciullo la responsabilità
fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro
possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni
di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo. 3. Gli
Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in
considerazione delle condizioni nazionali e
compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori
e altre persone aventi la custodia del fanciullo ad
attuare questo diritto e offrono, se del caso,
un’assistenza materiale e programmi di sostegno, in
particolare per quanto riguarda l’alimentazione, il
vestiario e l’alloggio. 4. Gli Stati parti adottano ogni
adeguato provvedimento al fine di garantire i l
mantenimento del fanciullo da parte dei suoi genitori o
altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei
suoi confronti, sul loro territorio o all’estero. In
particolare, per tener conto dei casi in cui la persona
che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del
fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del
fanciullo, gli Stati parti favoriscono l’adesione ad
accordi internazionali oppure la conclusione di tali
accordi, nonché l’adozione di ogni altra intesa
appropriata.
Articolo
28
1.
GliStati parti riconoscono il diritto del fanciullo
all’educazione, e in particolare, al fine di garantire
l’esercizio di tale diritto in misura sempre maggiore e
in base all’uguaglianza delle possibilità: a) rendono
l’insegnamento primario obbligatorio e gratuito per
tutti; b) incoraggiano l’organizzazione di varie forme
di insegnamento secondario sia generale che
professionale, che saranno aperte e accessibili a ogni
fanciullo, e adottano misure adeguate come la gratuità
dell’insegnamento e l’offerta di una sovvenzione
finanziaria in caso di necessità; c) garantiscono a
tutti l’accesso all’insegnamento superiore con ogni
mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
d) fanno in modo che l’informazione e l’orientamento
scolastico e professionale siano aperte e accessibili a
ogni fanciullo; e) adottano misure per promuovere la
regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione
del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli
Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per
vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata
in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in
quanto essere umano e in conformità con la presente
Convenzione.
3. Gli
Stati parti favoriscono e incoraggiano la cooperazione
internazionale nel settore dell’educazione, in vista
soprattutto di contribuire a eliminare l’ignoranza e
l’analfabetismo nel mondo e facilitare l’accesso alle
conoscenze scientifiche e tecniche e ai metodi di
insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in
particolare delle necessità dei paesi in via di
sviluppo.
Articolo
29
1. Gli
Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo
deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della
personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue
facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in
tutta la loro potenzialità; b) sviluppare nel fanciullo
il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali e dei principi consacrati nella Carta delle
Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto
dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua
e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei
valori nazionali del paese nel quale vive, del paese di
cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla
sua; d) preparare il fanciullo ad assumere le
responsabilità della vita in una società libera, in uno
spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di
uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli
e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone
di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il
rispetto dell’ambiente naturale.
2.
Nessuna disposizione del presente articolo o dell’art.28
sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà
delle persone fisiche o morali di creare e di dirigere
istituzioni didattiche, a condizione che i principi
enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano
rispettati e che l’educazione impartita in tali
istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte
dallo Stato.
Articolo
30
Negli
Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o
linguistiche oppure persone di origine autoctona, un
fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali
minoranze non può essere privato del diritto di avere
una propria vita culturale, di professare e di praticare
la propria religione o di far uso della propria lingua
insieme agli altri membri del suo gruppo.
Articolo
31
1. Gli
Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al
riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad
attività ricreative proprie della sua età e a
partecipare liberamente alla vita culturale ed
artistica. 2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono
il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla
vita culturale e artistica e incoraggiano
l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi
appropriati di divertimento e di attività ricreative,
artistiche e culturali.
Articolo
32
1. Gli
Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di
essere protetto contro lo sfruttamento economico e di
non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi
o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua
educazione o di nuocere alla sua salute o al suo
sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative,
amministrative, sociali ed educative per garantire
l’applicazione del presente articolo. A tal fine, e in
considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri
strumenti internazionali, gli Stati parti, in
particolare: a) stabiliscono un’età minima oppure età
minime di ammissione all’impiego; b) prevedono
un’adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e
delle condizioni d’impiego; c) prevedono pene o altre
sanzioni appropriate per garantire l’attuazione
effettiva del presente articolo;
Articolo
33
Gli Stati
parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure
legislative, amministrative, sociali ed educative per
proteggere i fanciulli contro l’uso illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come
definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e
per impedire che siano utilizzati fanciulli per la
produzione e il traffico illecito di queste sostanze.
Articolo
34
Gli Stati
parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni
forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A
tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni
adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e
multilaterale per impedire: a) che dei fanciulli siano
incitati o costretti a dedicarsi a una attività sessuale
illegale; b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di
prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali; c)
che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della
produzione di spettacoli o di materiale a carattere
pornografico.
Articolo
35
Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello
nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il
rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per
qualunque fine e sotto qualsiasi forma.
Articolo
36
Gli Stati
parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di
sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni
suo aspetto.
Articolo
37
Gli Stati
parti vigilano affinché: a) nessun fanciullo sia
sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli,
inumani o degradanti. Né la pena capitale né
l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio
devono essere decretati per reati commessi da persone di
età inferiore a diciotto anni; b) nessun fanciullo sia
privato di libertà in maniera illegale o arbitraria.
L’arresto, la detenzione o l’imprigionamento di un
fanciullo devono essere effettuati in conformità con la
legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa e
avere la durata più breve possibile; c) ogni fanciullo
privato di libertà sia trattato con umanità e con il
rispetto dovuto alla dignità della persona umana e in
maniera da tener conto delle esigenze delle persone
della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di
libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si
ritenga preferibile di non farlo nell’interesse
preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di
rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di
corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze
eccezionali; d) i fanciulli privati di libertà abbiano
diritto ad avere rapidamente accesso a un’assistenza
giuridica o a ogni altra assistenza adeguata, nonché il
diritto di contestare la legalità della loro privazione
di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità
competente, indipendente e imparziale, e una decisione
sollecita sia adottata in materia.
Articolo
38
1. Gli
Stati parti si impegnano a rispettare e a far rispettare
le regole del diritto umanitario internazionale loro
applicabili in caso di conflitto armato, e la cui
protezione si estende ai fanciulli. 2. Gli Stati parti
adottano ogni misura possibile a livello pratico per
vigilare che le persone che non hanno raggiunto l’età di
quindici anni non partecipino d irettamente alle
ostilità. 3. Gli Stati parti si astengono dall’arruolare
nelle loro forze armate ogni persona che non ha
raggiunto l’età di quindici anni. Nel reclutare persone
aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni,
gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza
i più anziani. 4. In conformità con l’obbligo che spetta
loro in virtù del diritto umanitario internazionale di
proteggere la popolazione civile in caso di conflitto
armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a
livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un
conflitto armato possano beneficiare di cure e di
protezione.
Articolo
39
Gli Stati
parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare
il recupero fisico e psicologico e il reinserimento
sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di
negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di
torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti
crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato.
Tale recupero e reinserimento devono svolgersi in
condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della
propria persona e la dignità del fanciullo.
Articolo
40
1. Gli
Stati parti riconoscono a ogni fanciullo sospettato,
accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il
diritto a un trattamento tale da favorire il suo senso
della dignità e del valore personale, che rafforzi il
suo rispetto per i diritti dell’uomo e le libertà
fondamentali e che tenga conto della sua età nonché
della necessità di facilitare il suo reinserimento nella
società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in
seno a quest’ultima. 2. A tal fine, e tenendo conto
delle disposizioni pertinenti degli strumenti
internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o
riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni
o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione
nazionale o internazionale nel momento in cui furono
commesse; b) affinché ogni fanciullo sospettato o
accusato di reato penale abbia almeno diritto alle
seguenti garanzie: I - di essere ritenuto innocente fino
a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente
stabilita; II - di essere informato il prima possibile e
direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi
genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate
contro di lui, e di beneficiare di un’assistenza legale
o di ogni altra assistenza appropriata per la
preparazione e la presentazione della sua difesa; III -
che il suo caso sia giudicato senza indugio da
un’autorità o istanza giudiziaria competenti,
indipendenti e imparziali per mezzo di un procedimento
equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di
altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei
suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non
sia ritenuto contrario all’interesse preminente del
fanciullo a causa in particolare della sua età o della
sua situazione; IV - di non essere costretto a rendere
testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o
far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la
comparsa e l’interrogatorio dei testimoni a suo
discarico a condizioni di parità; V - qualora venga
riconosciuto che ha commesso reato penale, poter
ricorrere contro questa decisione e ogni altra misura
decisa di conseguenza dinanzi a un’autorità o istanza
giudiziaria superiore competente, indipendente e
imparziale, in conformità con la legge; VI - di essere
assistito gratuitamente da un interprete se non
comprende o non parla la lingua utilizzata; VII - che la
sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le
fasi della procedura. 3. Gli Stati parti si sforzano di
promuovere l’adozione di leggi, di procedure, la
costituzione di autorità e di istituzioni destinate
specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o
riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, e in
particolar modo: a) di stabilire un’età minima al di
sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano
la capacità di commettere reato; b) di adottare
provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile e
auspicabile per trattare questi fanciulli senza
ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia
inteso che i diritti dell’uomo e le garanzie legali
debbono essere integralmente rispettate. 4. Sarà
prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in
particolar modo le cure, l’orientamento, la
supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il
collocamento in famiglia, i programmi di formazione
generale e professionale, nonché soluzioni alternative
all’assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai
fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e
proporzionato sia alla loro situazione che al reato.
Articolo
41
Nessuna
delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica
disposizioni più propizie all’attuazione dei diritti del
fanciullo che possano figurare:
a) nella
legislazione di uno Stato parte; oppure b) nel diritto
internazionale in vigore per questo Stato.
SECONDA
PARTE
Articolo
42
Gli Stati
parti si impegnano a far largamente conoscere i principi
e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi
attivi e adeguati sia agli adulti che ai fanciulli.
Articolo
43
1. Al
fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti
nell’esecuzione degli obblighi da essi contratti in base
alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei
Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite
in appresso. 2. Il Comitato si compone di dieci esperti
di alta moralità e in possesso di una competenza
riconosciuta nel settore oggetto della presente
Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti
tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale,
secondo il criterio di un’equa ripartizione geografica e
in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto
su una lista di persone designate dagli Stati parti.
Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i
suoi cittadini. 4. La prima elezione avrà luogo entro
sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente Convenzione. Successivamente si
svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi
prima della data di ogni elezione il Segretario Generale
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per
iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati
entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario
generale stabilirà l’elenco alfabetico dei candidati in
tal modo designati, con l’indicazione degli Stati parti
che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli
Stati parti alla presente Convenzione. 5. Le elezioni
avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati
parti, convocate dal Segretario Generale presso la Sede
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste
riunioni per le quali il numero legale sarà
rappresentato da due terzi degli Stati parti, i
candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono
il maggior numero di voti, nonché la maggioranza
assoluta degli Stati parti presenti e votanti. 6. I
membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi
sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata.
Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima
elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i
nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal
presidente della riunione immediatamente dopo la prima
elezione. 7. In caso di decesso o di dimissioni di un
membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro
motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare
le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che
aveva presentato la sua candidatura nomina un altro
esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio
resosi vacante fino alla scadenza del mandato
corrispondente, sotto riserva dell’approvazione del
Comitato. 8. Il Comitato adotta il suo regolamento
interno. 9. Il Comitato elegge il suo Ufficio per un
periodo di due anni. 10. Le riunioni del Comitato si
svolgono normalmente presso la Sede della Organizzazione
delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo
appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si
riunisce di regola ogni anno. La durata delle sue
sessioni è determinata e se necessario modificata da una
riunione degli Stati parti alla presente Convenzione,
sotto riserva dell’approvazione dell’Assemblea Generale.
11. Il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il
personale e le strutture di cui quest’ultimo necessita
per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base
alla presente Convenzione. 12. I membri del Comitato
istituito in base alla presente Convenzione ricevono,
con l’approvazione dell’Assemblea Generale, emolumenti
prelevati sulle risorse dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità
stabilite dall’Assemblea Generale.
Articolo
44
1. Gli
Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato,
tramite il Segretario Generale dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi
avranno adottato per dare effetto ai diritti
riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi
realizzati per il godimento di tali diritti: a) entro
due anni a decorrere dalla data dell’entrata in vigore
della presente Convenzione per gli Stati parti
interessati; b) in seguito, ogni cinque anni. 2. I
rapporti compilati in applicazione del presente articolo
debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà
che impediscono agli Stati parti di adempiere agli
obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi
debbono altresì contenere informazioni sufficienti a
fornire al Comitato una comprensione dettagliata
dell’applicazione della Convenzione nel paese in esame.
3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un
rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere
nei rapporti che sottoporranno successivamente in
conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del
presente articolo le informazioni di base in precedenza
fornite. 4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti
ogni informazione complementare relativa
all’applicazione della Convenzione. 5. Il Comitato
sottopone ogni due anni all’Assemblea generale, tramite
il Consiglio Economico e Sociale, un rapporto sulle
attività del Comitato. 6. Gli Stati parti fanno in modo
che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei
loro paesi.
Articolo
45
Al fine
di promuovere l’attuazione effettiva della Convenzione e
incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore
oggetto della Convenzione: a) le Istituzioni
specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per
l’Infanzia e altri organi delle Nazioni Unite hanno
diritto di farsi rappresentare nell’esame
dell’attuazione di quelle disposizioni della presente
Convenzione che rientrano nell’ambito del loro mandato.
Il Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate,
il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e ogni altro
organismo competente che riterrà appropriato, a dare
pareri s pecializzati sull’attuazione della Convenzione
in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il
Comitato può invitare le Istituzioni Specializzate, il
Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia e altri organi
delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti
sull’attuazione della Convenzione in settori che
rientrano nell’ambito delle loro attività; b) il
Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle
Istituzioni Specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite
per l’Infanzia e agli altri Organismi competenti ogni
rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di
consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi
una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali
osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale
richiesta o indicazione; c) il Comitato può raccomandare
all’Assemblea generale di chiedere al Segretario
Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi
su questioni specifiche attinenti ai diritti del
fanciullo; d) il Comitato può fare suggerimenti e
raccomandazioni generali in base alle informazioni
ricevute in applicazione degli artt.44 e 45 della
presente Convenzione. Questi suggerimenti e
raccomandazioni generali sono trasmessi a ogni Stato
parte interessato e sottoposti all’Assemblea Generale
insieme a eventuali osservazioni degli Stati parti.
TERZA PARTE
Articolo
46
La
presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli
Stati.
Articolo
47
La
presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli
strumenti di ratifica saranno depositati presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite.
Articolo
48
La
presente Convenzione rimarrà aperta all’adesione di ogni
Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati
presso il Segretario Generale della Organizzazione delle
Nazioni Unite.
Articolo
49
1. La
presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data del deposito presso il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la
presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il
deposito del ventesimo strumento di ratifica o di
adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo
giorno successivo al deposito da parte di questo Stato
del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo
50
1. Ogni
Stato parte può proporre un emendamento e depositarne il
testo presso il Segretario Generale dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica
quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con
la richiesta di far sapere se siano favorevoli a una
Conferenza degli Stati parti al fine dell’esame delle
proposte e della l oro votazione. Se, entro quattro mesi
a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno
un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale
Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza
sotto gli auspici dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza
degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è
sottoposto per approvazione all’Assemblea Generale. 2.
Ogni emendamento adottato in conformità con le
disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra
in vigore dopo essere stato approvato dall’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite e accettato da una
maggioranza di due terzi degli Stati parti. 3. Quando un
emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio
per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri
Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della
presente Convenzione e da tutti gli emendamenti
precedenti da essi accettati.
Articolo
51
1. Il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo
delle riserve che saranno state formulate dagli Stati
all’atto della ratifica o dell’adesione. 2. Non sono
autorizzate riserve incompatibili con l’oggetto e le
finalità della presente Convenzione. 3. Le riserve
possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di
notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale
delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi tutti
gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è
ricevuta dal Segretario Generale.
Articolo
52
Ogni
Stato parte può denunciare la presente Convenzione per
mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario
Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. La
denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione
della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo
53
Il
Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni
Unite è designato come depositario della presente
Convenzione.
Articolo
54
L’originale della presente Convenzione, i cui testi in
lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e
spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso
il Segretario Generale dell’Organizzazione
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Legge 3 agosto 1998, n. 269
"Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali
nuove forme di riduzione in schiavitu'."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 185 del 10 agosto 1998
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. In adesione ai
principi della Convenzione sui diritti del fanciullo,
ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e
a quanto sancito dalla dichiarazione finale della
Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto
1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di
sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro
sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e
sociale, costituisce obiettivo primario perseguito
dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del
titolo XII del libro secondo del codice penale, dopo
l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a
600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7
della presente legge.
Art. 2.
(Prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo 600
del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 600-bis.
- (Prostituzione minorile). - Chiunque induce alla
prostituzione una persona di eta' inferiore agli anni
diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque
compie atti sessuali con un minore di eta' compresa fra i
quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di
altra utilita' economica, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire
dieci milioni. La pena e' ridotta di un terzo se colui che
commette il fatto e' persona minore degli anni diciotto ".
2. Dopo l'articolo 25
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935,
n. 835, e' inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - (Minori
che esercitano la prostituzione o vittime di reati a
carattere sessuale). - 1. Il pubblico ufficiale o
l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia
che un minore degli anni diciotto esercita la
prostituzione, ne da' immediata notizia alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che
promuove i procedimenti per la tutela del minore e puo'
proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un
curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i
provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere
psicologico, al recupero e al reinserimento del minore.
Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni procede
d'ufficio.
2. Qualora un minore
degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in
Italia, sia vittima di uno dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter e 601, secondo comma, del
codice penale, il tribunale per i minorenni adotta in
via di urgenza le misure di cui al comma 1 e, prima di
confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del
minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle
convenzioni internazionali, prende gli opportuni
accordi, tramite il Ministero degli affari esteri, con
le autorita' dello Stato di origine o di appartenenza".
Art. 3.
(Pornografia minorile)
1. Dopo l'articolo
600-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 2,
comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-ter. -
(Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta minori degli
anni diciotto al fine di realizzare esibizioni
pornografiche o di produrre materiale pornografico e'
punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la
multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento
milioni.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale
pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via
telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il
materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero
distribuisce o divulga notizie o informazioni
finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale
di minori degli anni diciotto, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire
cinque milioni a lire cento milioni.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi
primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri,
anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto
mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni
diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o
con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni".
Art. 4.
(Detenzione di materiale
pornografico)
1. Dopo l'articolo
600-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 3
della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quater -
(Detenzione di materiale pornografico). Chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter,
consapevolmente si procura o dispone di materiale
pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale
dei minori degli anni diciotto e' punito con la
reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore
a lire tre milioni".
Art. 5.
(Iniziative turistiche volte
allo sfruttamento della prostituzione minorile)
1. Dopo l'articolo
600-quater del codice penale, introdotto dall'articolo 4
della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-quinquies. -
(Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della
prostituzione minorile). - Chiunque organizza o
propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di
attivita' di prostituzione a danno di minori o comunque
comprendenti tale attivita' e' punito con la reclusione
da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta
milioni a lire trecento milioni".
Art. 6.
(Circostanze aggravanti ed
attenuanti)
1. Dopo l'articolo
600-quinquies del codice penale, introdotto
dall'articolo 5 della presente legge, e' inserito il
seguente: "Art. 600-sexies. - (Circostanze aggravanti ed
attenuanti). - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies la
pena e' aumentata da un terzo alla meta' se il fatto e'
commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei
casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e
600-ter la pena e' aumentata dalla meta' ai due terzi se
il fatto e' commesso da un ascendente, dal genitore
adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o
da affini entro il secondo grado, da parenti fino al
quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui
il minore e' stato affidato per ragioni di cura,
educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro,
ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico
servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se e'
commesso in danno di minore in stato di infermita' o
minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi
previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter
la pena e' aumentata se il fatto e' commesso con
violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli
600-bis e 600-ter la pena e' ridotta da un terzo alla
meta' per chi si adopera concretamente in modo che il
minore degli anni diciotto riacquisti la propria
autonomia e liberta'".
Art. 7.
(Pene accessorie)
1. Dopo l'articolo
600-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6
della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art. 600-septies. -
(Pene accessorie). - Nel caso di condanna per i delitti
previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e
600- quinquies e' sempre ordinata la confisca di cui
all'articolo 240 ed e' disposta la chiusura degli
esercizi la cui attivita' risulti finalizzata ai delitti
previsti dai predetti articoli, nonche' la revoca della
licenza d'esercizio o della concessione o
dell'autorizzazione per le emittenti radio- televisive".
Art. 8.
(Tutela delle generalita' e
dell'immagine del minore)
1. All'articolo
734-bis del codice penale, prima delle parole: "609-bis
" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600
-quater, 600-quinquies,".
Art. 9.
(Tratta di minori)
1. All'articolo 601
del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Chiunque commette
tratta o comunque fa commercio di minori degli anni
diciotto al fine di indurli alla prostituzione e' punito
con la reclusione da sei a venti anni".
Art. 10.
(Fatto commesso all'estero)
1. L'articolo 604 del
codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 604. -
(Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa
sezione, nonche' quelle previste dagli articoli 609-bis,
609-ter, 609- quater e 609-quinquies, si applicano
altresi quando il fatto e' commesso all'estero da
cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino
italiano, ovvero da cittadino straniero in concorso con
cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi il cittadino
straniero e' punibile quando si tratta di delitto per il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore
nel massimo a cinque anni e quando vi e' stata richiesta
del Ministro di grazia e giustizia ".
Art. 11.
(Arresto obbligatorio in
flagranza)
1. All'articolo 380,
comma 2, lettera d), del codice di procedura penale,
dopo le parole: "articolo 600" sono inserite le
seguenti: ", delitto di prostituzione minorile previsto
dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di
pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter,
commi primo e secondo, e delitto di iniziative
turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-quinquies".
Art. 12.
(Intercettazioni)
1. All'articolo 266
del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la
lettera f), e' aggiunta la seguente:
"f-bis) delitti
previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice
penale".
Art. 13.
(Disposizioni processuali)
1. Nell'articolo
33-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 169 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, al comma 1, lettera c), dopo le parole:
"578, comma 1," sono inserite le seguenti: "da 600-bis a
600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel
massimo a cinque anni,".
2. All'articolo
190-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1
e' aggiunto il seguente: "1-bis. La stessa disposizione
si applica quando si procede per uno dei reati previsti
dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter,
600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater,
609 quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame
richiesto riguarda un testimone minore degli anni
sedici".
3. All'articolo 392,
comma 1-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli
articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter,
600- quinquies,".
4. All'articolo 398,
comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600 quinquies,".
5. All'articolo 472,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le
parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite
le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
6. All'articolo 498
del codice di procedura penale, dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti:
"4-bis. Si applicano,
se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo
ritiene necessario, le modalita' di cui all'articolo
398, comma 5-bis.
4-ter. Quando si
procede per i reati di cui agli articoli 600-bis,
600-ter, 600-quater, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del
minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta
sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro
specchio unitamente ad un impianto citofonico".
7. All'articolo
609-decies, primo comma, del codice penale, dopo le
parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite
le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies,".
Art. 14.
(Attivita' di contrasto)
1. Nell'ambito delle
operazioni disposte dal questore o dal responsabile di
livello almeno provinciale dell'organismo di
appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle
strutture specializzate per la repressione dei delitti
sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle
istituite per il contrasto dei delitti di criminalita'
organizzata, possono, previa autorizzazione dell'autorita'
giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo
comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e
600-quinquies del codice penale, introdotti dalla
presente legge, procedere all'acquisto simulato di
materiale pornografico e alle relative attivita' di
intermediazione, nonche' partecipare alle iniziative
turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge.
Dell'acquisto e' data immediata comunicazione all'autorita'
giudiziaria che puo', con decreto motivato, differire il
sequestro sino alla conclusione delle indagini.
2. Nell'ambito dei
compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con
il decreto di cui all'articolo 1, comma 15, della legge
31 luglio 1997, n. 249, l'organo del Ministero
dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei
servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorita'
giudiziaria, motivata a pena di nullita', le attivita'
occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli
articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo,
secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale
commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o
mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando
reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal
fine, il personale addetto puo' utilizzare indicazioni
di copertura, anche per attivare siti nelle reti,
realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su
reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad
esse. Il predetto personale specializzato effettua con
le medesime finalita' le attivita' di cui al comma 1
anche per via telematica.
3. L'autorita'
giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione
dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro,
quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi
probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei
responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis,
primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e
600- quinquies del codice penale. Quando e' identificata
o identificabile la persona offesa dal reato, il
provvedimento e' adottato sentito il procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui
circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.
4. L'autorita'
giudiziaria puo' affidare il materiale o i beni
sequestrati in applicazione della presente legge, in
custodia giudiziale con facolta' d'uso, agli organi di
polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per
l'impiego nelle attivita' di contrasto di cui al
presente articolo.
Art. 15.
(Accertamenti sanitari)
1. All'articolo 16,
comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le
parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono
inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".
Art. 16.
(Comunicazioni agli utenti)
1. Gli operatori
turistici che organizzano viaggi collettivi o
individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un
periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data
di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei
materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza
dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli
utenti, nonche' nei propri cataloghi generali o relativi
a singole destinazioni, la seguente avvertenza:
"Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ...
della legge ... n. ... -La legge italiana punisce con la
pena della reclusione i reati inerenti alla
prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli
stessi sono commessi all'estero".
2. Quanto prescritto
nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali
illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati
successivamente al centottantesimo giorno dopo la data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli operatori
turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono
assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.
Art. 17.
(Attivita' di coordinamento)
1. Sono attribuite
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve
le disposizioni della legge 28 agosto 1997, n. 285, le
funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da
tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla
prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela
dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso
sessuale. Il Presidente del Consiglio dei ministri
presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attivita'
svolta ai sensi del comma 3.
2. Le multe irrogate,
le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla
vendita dei beni confiscati ai sensi della presente
legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere
nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a
finanziare specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli
anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice
penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5
della presente legge. La parte residua del fondo e'
destinata, nei limiti delle risorse effettivamente
disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti
responsabili dei delitti previsti dagli articoli
600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e
600-quater del codice penale, facciano apposita
richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Nello svolgimento
delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del
Consiglio dei ministri:
a) acquisisce dati e
informazioni, a livello nazionale ed internazionale,
sull'attivita' svolta per la prevenzione e la
repressione e sulle strategie di contrasto programmate o
realizzate da altri Stati;
b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della
pubblica istruzione, della sanita', dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e
giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche
relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei
fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, agli organismi comunitari e internazionali
aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento
sessuale.
4. Per lo svolgimento
delle attivita' di cui ai commi 1 e 3 e' autorizzata la
spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si
fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo
scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro
dell'interno, in virtu' dell'accordo adottato dai
Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996,
volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai
reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce,
presso la squadra mobile di ogni questura, una unita'
specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito
di condurre le indagini sul territorio nella materia
regolata dalla presente legge.
6. Il Ministero
dell'interno istituisce altresi presso la sede centrale
della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente
il compito di raccogliere tutte le informazioni relative
alle indagini nella materia regolata dalla presente
legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti
negli altri Paesi europei.
7. L'unita'
specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono
istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle
vigenti dotazioni organiche, nonche' degli stanziamenti
iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
Art. 18.
(Abrogazione di norme)
1. All'articolo 4,
numero 2), della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e
successive modificazioni, le parole: " di persona minore
degli anni 21 o " sono soppresse.
Art. 19.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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